CircolariCIRCOLARE 22-2014 DEL 18/04/2014 TERREMOTO EMILIA 2012: CREDITO D’IMPOSTA PER DANNI E SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO

18 Aprile 2014

 

1) L’art. 67-octies, primo comma del D.L. 22.6.2012 n. 83 ha disposto un

contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese situate nei

comuni colpiti dal sisma del Maggio 2012 che abbiano subito:

a) la distruzione ovvero l’inagibilità dell’azienda, a condizione che

abbiano denunciato il danno all’autorità comunale e sia stato da

questa accertato;

b) la distruzione di macchinari, attrezzature o impianti, a condizione che

abbiano denunciato il danno all’autorità comunale e sia stato da

questa accertato.

2) Il comma 1-bis del predetto art. 67-octies, introdotto dall’art. 11,

comma 3-quater, lett. a) del D.L. 10.10.2012 n. 174 ha esteso tale credito

d’imposta anche alle imprese che, pur non beneficiando di contributi ai fini

del risarcimento del danno, sono tenute all’esecuzione di interventi di

miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della soglia

di sicurezza stabilita dall’articolo 3, comma 10, del decreto n. 74 del 2012,

vale a dire un livello di sicurezza non inferiore al 60% della sicurezza

richiesta ad un edificio nuovo.

3) I costi agevolabili sono quelli sostenuti fino al 30 Giugno 2014 per la

ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei bei distrutti o danneggiati

nonché per la realizzazione degli interventi diretti ad innalzare il livello di

sicurezza sismica degli edifici.

Dal costo sostenuto devono essere dedotti gli eventuali importi risarciti dalle

assicurazioni o in forza di altri provvedimenti (quindi, a nostro parere, vanno

dedotti anche gli eventuali contributi percepiti).

4) Il credito d’imposta spetta in misura pari ai costi sostenuti.

Tuttavia nel caso in cui le risorse stanziate (attualmente 10.000.000 di euro

all’anno) siano insufficienti, il credito d’imposta spetterà in misura pari al

rapporto tra l’importo stanziato e le domande presentate (non è previsto

nessun criterio prioritario legato alla tempestività di presentazione della

domanda). La percentuale annualmente spettante sarà resa nota con

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito

internet www.agenziaentrate.it.

5) Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione sul mod.

F24 a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del

Provvedimento di cui al punto precedente.

6) La richiesta del credito d’imposta va presentata solo in via telematica,

direttamente o tramite un soggetto abilitato, e va redatta su un apposito

modello approvato l’11.4.2014.

La trasmissione telematica dovrà essere effettuata utilizzando il software

denominato “Creditosisma2012” disponibile gratuitamente sul sito

dell’Agenzia delle Entrate.

7) La richiesta va presentata nei seguenti periodi:

a) dal 14 Aprile 2014 al 30 Giugno 2014, per le spese sostenute negli anni

2012 e 2013;

b) dal 2 Febbraio 2015 al 30 Aprile 2015 per le spese sostenute nel 2014

ovvero per quelle non indicate nelle eventuali richieste presentate in

precedenza.

8) Il credito d’imposta non concorre a formare il reddito imponibile ai fini

IRPEF/IRES e IRAP.

9) Il credito d’imposta va indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al

periodo d’imposta in cui è stato concesso sia in quella relativa al periodo

d’imposta in cui viene utilizzato.

Per chi fosse interessato, lo Studio è disponibile ad inviare in via telematica

gratuitamente le istanze che dovranno pervenirci indicativamente entro la

fine del mese di Maggio.

Si allega il modello di istanza con le relative istruzioni.

 

(scarica la circolare completa in .pdf)

                    

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