1) L’art. 67-octies, primo comma del D.L. 22.6.2012 n. 83 ha disposto un
contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese situate nei
comuni colpiti dal sisma del Maggio 2012 che abbiano subito:
a) la distruzione ovvero l’inagibilità dell’azienda, a condizione che
abbiano denunciato il danno all’autorità comunale e sia stato da
questa accertato;
b) la distruzione di macchinari, attrezzature o impianti, a condizione che
abbiano denunciato il danno all’autorità comunale e sia stato da
questa accertato.
2) Il comma 1-bis del predetto art. 67-octies, introdotto dall’art. 11,
comma 3-quater, lett. a) del D.L. 10.10.2012 n. 174 ha esteso tale credito
d’imposta anche alle imprese che, pur non beneficiando di contributi ai fini
del risarcimento del danno, sono tenute all’esecuzione di interventi di
miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della soglia
di sicurezza stabilita dall’articolo 3, comma 10, del decreto n. 74 del 2012,
vale a dire un livello di sicurezza non inferiore al 60% della sicurezza
richiesta ad un edificio nuovo.
3) I costi agevolabili sono quelli sostenuti fino al 30 Giugno 2014 per la
ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei bei distrutti o danneggiati
nonché per la realizzazione degli interventi diretti ad innalzare il livello di
sicurezza sismica degli edifici.
Dal costo sostenuto devono essere dedotti gli eventuali importi risarciti dalle
assicurazioni o in forza di altri provvedimenti (quindi, a nostro parere, vanno
dedotti anche gli eventuali contributi percepiti).
4) Il credito d’imposta spetta in misura pari ai costi sostenuti.
Tuttavia nel caso in cui le risorse stanziate (attualmente 10.000.000 di euro
all’anno) siano insufficienti, il credito d’imposta spetterà in misura pari al
rapporto tra l’importo stanziato e le domande presentate (non è previsto
nessun criterio prioritario legato alla tempestività di presentazione della
domanda). La percentuale annualmente spettante sarà resa nota con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito
internet www.agenziaentrate.it.
5) Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione sul mod.
F24 a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
Provvedimento di cui al punto precedente.
6) La richiesta del credito d’imposta va presentata solo in via telematica,
direttamente o tramite un soggetto abilitato, e va redatta su un apposito
modello approvato l’11.4.2014.
La trasmissione telematica dovrà essere effettuata utilizzando il software
denominato “Creditosisma2012” disponibile gratuitamente sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.
7) La richiesta va presentata nei seguenti periodi:
a) dal 14 Aprile 2014 al 30 Giugno 2014, per le spese sostenute negli anni
2012 e 2013;
b) dal 2 Febbraio 2015 al 30 Aprile 2015 per le spese sostenute nel 2014
ovvero per quelle non indicate nelle eventuali richieste presentate in
precedenza.
8) Il credito d’imposta non concorre a formare il reddito imponibile ai fini
IRPEF/IRES e IRAP.
9) Il credito d’imposta va indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta in cui è stato concesso sia in quella relativa al periodo
d’imposta in cui viene utilizzato.
Per chi fosse interessato, lo Studio è disponibile ad inviare in via telematica
gratuitamente le istanze che dovranno pervenirci indicativamente entro la
fine del mese di Maggio.
Si allega il modello di istanza con le relative istruzioni.