Oggetto: imposta di bollo su documenti informatici – adempimenti entro il 31/01/2014
Entro il prossimo 31 gennaio 2014, i contribuenti che emettono e/o conservano documenti in forma informatica devono assolvere gli obblighi relativi all’imposta di bollo.
La conservazione dei libri obbligatori imposti dal codice civile e dalle norme tributarie, anziché in forma cartacea, può essere effettuata con l’ausilio di supporti magnetici.
Detta facoltà ha origine con l’introduzione, nel 1994, dell’ultimo comma dell’art. 2220 del Codice Civile il quale prevede che «le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti». Tale norma, per espressa disposizione di legge, si applica «a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie». La disposizione necessitava dell’emanazione del Decreto di attuazione, adottato dal Ministro delle Finanze in data 23 gennaio 2004. Da ultimo, nel 2008, il nuovo art. 2215-bis del Codice Civile ha previsto che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
In base alle disposizioni del citato D.M. e sulla scorta dei vari chiarimenti intervenuti, si definisce documento informatico una rappresentazione informatica di atti, fatti o dati, giuridicamente rilevanti.
Il documento informatico deve rispettare i seguenti requisiti:
- staticità e non modificabilità;
- autenticità dell’origine;
- integrità del contenuto;
- attestazione della data.