Oggetto: compensazione del credito IVA 2013
Com’è noto per compensazione fiscale s’intende quella particolare operazione che consente di utilizzare un credito d’imposta in abbattimento di un debito della stessa imposta (compensazione verticale) o di altre imposte, contributi e premi (compensazione orizzontale).
L’art. 10 del D.L. 1.7.2009 n. 78 e l’art. 8, co. 18 – 20 del D.L. 2.3.2012 n. 16 hanno introdotto alcuni vincoli in materia di compensazione dei crediti IVA, al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti. Detti limiti, tuttavia, non si applicano alle compensazioni IVA “verticali” (che sono, quindi, libere e senza limiti di importo), ma solo a quelle “orizzontali”. La compensazione “orizzontale” può essere effettuata solo sul mod. F24, mentre quella “verticale” va effettuata fuori dal modello F24 (sul quale va esposto solo il valore netto). Tuttavia anche la compensazione “verticale” può essere effettuata sul modello F24 senza che ciò comporti la modifica della natura della compensazione stessa (che rimane sempre “verticale”). Una prima limitazione alla compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale riguarda i crediti di importo superiore ad Euro 5.000 annui. Infatti detti crediti sono compensabili con altri tributi e contributi solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.
Una seconda limitazione alla compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale (ma non di quello trimestrale) riguarda i crediti di importo superiore ad Euro 15.000 annui. Infatti l’utilizzo in compensazione di detti crediti è subordinato, oltre che alla presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il credito si è formato, anche all’apposizione del visto di conformità c.d. “leggero” da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista o esperto contabile), oppure del soggetto al quale è…