Ad integrazione di quanto già inviato con la nostra Circolare n.28-2014 di sabato 14 giugno 2014.
1 premessa
Con il decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 13.6.2014, pubblicato sulla G.U. 16.6.2014 n. 137, sono stati prorogati i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014:
- in scadenza il 16.6.2014 o il 16.7.2014;
- in relazione ai contribuenti con studi di settore.
I nuovi termini si applicano solo per il 2014, in deroga alle scadenze ordinarie.
Inoltre, si ricorda che l’art. 3-quater del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, ha “messo a regime” il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.
2 proroga dei versamenti collegati alle dichiarazioni
2.1 Contribuenti interessati
La proroga interessa i contribuenti tenuti ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014, in scadenza il 16.6.2014, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).
Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:
- entro il 7.7.2014 (invece del 16.6.2014), senza alcuna maggiorazione;
- dall’8.7.2014 al 20.8.2014 (invece del 16.7.2014, tenendo conto della suddetta proroga a regime per i termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
2.2 Soci di società e associazioni “trasparenti”
La proroga in esame interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
2.3 contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore
Come negli scorsi anni, rientrano nella proroga anche i soggetti per i quali operano:
- cause di esclusione dagli studi di settore, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- cause di inapplicabilità degli studi stessi (es. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.).
A differenza degli scorsi anni, il DPCM 13.6.2014 prevede espressamente tale estensione, dando “veste normativa” a quanto precedentemente affermato in provvedimenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 § 4 e comunicato stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze 13.6.2013 n. 94).
2.3.1 “Contribuenti minimi”
Il DPCM 13.6.2014 prevede espressamente che la proroga si applichi anche ai lavoratori autonomi e agli imprenditori individuali che adottano il regime fiscale agevolato dei c.d. “nuovi contribuenti minimi”:
- se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore;
- ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione (art. 1 co. 113 della L. 24.12.2007 n. 244).
In pratica, anche in questo caso si è data “veste normativa” a quanto affermato l’anno scorso dal citato comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13.6.2013 n. 94.
Pertanto, anche i “contribuenti minimi” possono beneficiare dei termini prorogati (7.7.2014, ovvero 20.8.2014 con lo 0,4%) in relazione al versamento:
- del saldo 2013 e dell’eventuale primo acconto 2014 dell’imposta sostitutiva del 5%;
- delle eventuali altre imposte derivanti dal modello UNICO 2014 PF (es. saldo e primo acconto dell’IRPEF relativa ad altri redditi).
2.3.2 Contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro e fino a 7.500.000,00 euro
In assenza di uno specifico chiarimento ufficiale sul punto, deve però ritenersi che la proroga non sia applicabile in relazione ai contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569,00 euro, ma fino a 7.500.000,00 euro.
Tali contribuenti, infatti:
- sono tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applica-zione degli studi di settore, ma solo a fini statistici, allo scopo di raccogliere informazioni da utilizzare per l’evoluzione degli studi di settore;
- non sono soggetti all’attività di accertamento basata sull’utilizzo degli studi di settore;
- non sono quindi soggetti al controllo di congruità, né possono adeguarsi agli studi con effetto sulle imposte da versare.
2.4 Contribuenti “estranei” agli studi di settore
Per i contribuenti “estranei” agli studi di settore, sia persone fisiche che soggetti diversi, rimangono fermi i termini ordinari:
- del 16.6.2014, senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del 16.7.2014 (30 giorni successivi al 16.6.2014), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta, ad esempio:
- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
- dei contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri (di cui all’art. 3 co. 181-187 della L. 549/95);
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
2.5 versamenti relativi alle persone fisiche
2.5.1 Versamenti che rientrano nella proroga
In relazione alle persone fisiche che possono beneficiare della proroga, sono differiti al 7.7.2014
o al 20.8.2014 (con la maggiorazione dello 0,4%) i termini per i versamenti:
- derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014;
- oppure comunque collegati alle scadenze previste per le imposte sui redditi.
Si tratta, in particolare, dei versamenti riguardanti:
- il saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’IRPEF;
- il saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’IRAP;
- il saldo 2013 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2013 e l’eventuale acconto 2014 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 della “cedolare secca sulle locazioni”;
- il saldo 2013 dell’imposta sostitutiva del 10% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime per le nuove iniziative produttive (c.d. “forfettini”);
- il saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “nuovi contribuenti minimi”;
- il saldo 2013 dell’imposta sostitutiva sul capital gain e dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti privati;
- il saldo 2013 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui;
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE).
2.5.2 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti
In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, i suddetti termini del 7.7.2014 e del 20.8.2014 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano anche al versamento del saldo per il 2013 e del primo acconto per il 2014 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS.
Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF (compreso il termine differito con la maggiorazione dello 0,4%).
Soci di srl “non trasparenti”
Secondo quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173, il differimento al 7.7.2014 (ovvero al 20.8.2014 con la maggiorazione dello 0,4%) si applica anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:
- interessate dalla proroga in esame;
- ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.
Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
Tuttavia, come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59, il differimento interessa esclusivamente il versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
2.5.3 Versamenti che non rientrano nella proroga
Sono invece esclusi dalla proroga in esame, in particolare, i versamenti riguardanti:
- la prima rata dell’IMU dovuta per il 2014, la cui scadenza è quindi confermata al 16.6.2014;
- la prima rata della TASI dovuta per il 2014, in relazione ai Comuni che entro il 23.5.2014 hanno inviato le relative delibere al Ministero dell’Economia e delle Finanze e che sono state pubblicate entro il 31.5.2014 sull’apposito sito del Ministero, la cui scadenza è fissata al 16.6.2014 dal DL 88/2014, anche se i Comuni potrebbero decidere, in quanto la TASI è un’imposta destinata esclusivamente ad essi, di non sanzionare i versamenti effettuati tardivamente rispetto alle scadenze “statali”, ma in conformità a quanto previsto a livello locale; peraltro, anche il Governo ha ammesso la possibilità di non applicare sanzioni in considerazione delle “obiettive condizioni di incertezza”;
- l’intero ammontare, ovvero la prima rata, dell’imposta sostitutiva del 2-4% dovuta per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti all’1.1.2014, al di fuori dell’ambito d’impresa, la cui scadenza è quindi confermata al 30.6.2014.
2.5.4 Persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2014
La proroga in esame non riguarda le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2014.
In relazione agli importi a debito derivanti dalla liquidazione dei modelli 730, infatti, si applica la speciale disciplina dei conguagli ad opera del sostituto d’imposta.
2.5.5 Persone fisiche che presentano il modello UNICO 2014 “MINI”
La proroga in esame non si applica altresì ai versamenti relativi alle persone fisiche che presentano il modello UNICO 2014 PF “MINI”, in quanto tale modello non può essere utilizzato:
- da lavoratori autonomi o imprenditori;
- da soci o associati che devono dichiarare redditi “per trasparenza”;
- da soggetti comunque tenuti al versamento dei contributi alle Gestioni INPS artigiani e commercianti.
2.6 versamenti relativi a soggetti diversi dalle persone fisiche
2.6.1 Versamenti che rientrano nella proroga
In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche che possono beneficiare della proroga, sono differiti al 7.7.2014 o al 20.8.2014 (con la maggiorazione dello 0,4%) i termini per i versamenti:
- derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014;
- oppure comunque collegati alle scadenze previste per le imposte sui redditi.
Si tratta, in particolare, dei versamenti riguardanti:
- il saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’IRES;
- il saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’IRAP;
- l’imposta sostitutiva sul capital gain (per gli enti non commerciali);
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.
2.6.2 Versamenti che non rientrano nella proroga
Analogamente alle persone fisiche, sono comunque esclusi dalla proroga in esame, in particolare, i versamenti riguardanti:
- la prima rata dell’IMU dovuta per il 2014, la cui scadenza è quindi confermata al 16.6.2014;
- la prima rata della TASI dovuta per il 2014, in relazione ai Comuni che entro il 23.5.2014 hanno inviato le relative delibere al Ministero dell’Economia e delle Finanze e che sono state pubblicate entro il 31.5.2014 sull’apposito sito del Ministero, la cui scadenza è fissata al 16.6.2014 dal DL 88/2014, anche se i Comuni potrebbero decidere, in quanto la TASI è un’imposta destinata esclusivamente ad essi, di non sanzionare i versamenti effettuati tardivamente rispetto alle scadenze “statali”, ma in conformità a quanto previsto a livello locale; peraltro, anche il Governo ha ammesso la possibilità di non applicare sanzioni in considerazione delle “obiettive condizioni di incertezza”;
- l’intero ammontare, ovvero la prima rata, dell’imposta sostitutiva del 2-4% dovuta dalle società semplici (e soggetti equiparati) e dagli enti non commerciali per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti all’1.1.2014, al di fuori dell’ambito d’impresa, la cui scadenza è quindi confermata al 30.6.2014.
2.6.3 Soggetti IRES non coinvolti dalla proroga
La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 16.6.2014 per effetto:
- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2013 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
- della data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2013 – 30.6.2014).
2.6.4 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale
In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, le proroghe in esame:
- non siano applicabili qualora la società controllante non sia soggetta agli studi di settore, ancorché lo siano tutte le società controllate;
- siano invece applicabili nel caso in cui la società controllante sia soggetta agli studi di settore, anche qualora qualche società controllata non lo sia (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate soggette o non soggette agli studi di settore, applicando termini diversi).
In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) sia o meno soggetta agli studi di settore.
2.7 Versamento del saldo IVA 2013 con il modello Unico 2014
I contribuenti, sia persone fisiche che soggetti diversi, che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2014 possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2013 (se non effettuato entro il 17.3.2014, considerando che il 16 marzo cadeva di domenica) entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione unificata stessa (es. IRPEF o IRES), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2014 (termine ordinario di versamento del saldo IVA 2013) e fino al 16.6.2014 (termine ordinario dei versamenti di UNICO 2014).
Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2014 e fino al 16.6.2014.
Pertanto, ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA:
- entro il 7.7.2014, deve maggiorarlo dell’1,2% (0,4% per i periodi 18.3 – 16.4, 17.4 – 16.5 e 17.5 – 16.6);
- entro il 20.8.2014, deve maggiorarlo dell’1,2% per il differimento fino al 7.7.2014 e su tale maggiorazione dell’1,2% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dall’8.7.2014 al 20.8.2014.
2.8 Versamento dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore
Le proroghe in esame si estendono anche al versamento dell’IVA dovuta per l’adeguamento agli studi di settore (compresa l’eventuale maggiorazione del 3%), sia da parte delle persone fisiche che dei soggetti diversi.
2.9 versamento del diritto annuale alle camere di commercio
Le proroghe in esame si estendono anche al versamento del diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese.
Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
2.10 Opzione per la rateizzazione dei versamenti
Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dall’Agenzia delle Entrate (circ. 6.7.2007 n. 41 § 4 e ris. 21.6.2012 n. 69) in relazione a precedenti proroghe, qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:
- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 7.7.2014 (ovvero del 20.8.2014, con la maggiorazione dello 0,4%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall’art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:
– giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
– fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 7.7.2014:
- · se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 16.7.2014;
- · se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 31.7.2014.
Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la prima rata entro il 20.8.2014:
- · se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 16.9.2014;
- · se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro l’1.9.2014 (in quanto il 31 agosto cade di domenica).
3 differimento dei termini scadenti nel periodo feriale
Come accennato, l’art. 3-quater del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, a decorrere dal 2012, ha “messo a regime” il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.
3.1 versamenti derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014
Come sopra illustrato, è stato quindi prorogato al 20.8.2014 il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014.
3.1.1 Soggetti IRES “solari” che approvano il bilancio o rendiconto 2013 a giugno 2014
Il differimento al 20.8.2014 si applica anche ai soggetti IRES:
- con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- che approvano il bilancio o il rendiconto relativo al 2013 a giugno 2014, o che dovrebbero approvarlo entro tale termine.
Le somme derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014 dovute da tali soggetti, infatti, devono essere versate:
- · entro il 16.7.2014, senza maggiorazione di interessi;
- · ovvero entro il 20.8.2014, per effetto del differimento feriale in esame, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (rispetto alla scadenza ordinaria del 15.8.2014, peraltro differita al 18.8.2014 poiché il 15 è festivo e il 16 cade di sabato).
3.1.2 Importi rateizzati
Rientrano nel differimento al 20.8.2014, senza ulteriori maggiorazioni di interessi, anche i versamenti degli importi rateizzati che, in base alle regole ordinarie, scadrebbero il 18.8.2014 (poiché il 16 cade di sabato).
3.2 altri versamenti con il modello F24
Vengono inoltre differiti al 20.8.2014, senza maggiorazioni di interessi, i termini per effettuare i pagamenti rientranti nella disciplina dei versamenti unificati (modello F24), scadenti nel periodo dal 1° al 20.8.2014:
- · dei tributi (es. IVA mensile e trimestrale, ritenute);
- · dei contributi (es. contributi INPS mensili dipendenti e collaboratori, seconda rata contributi “fissi” artigiani e commercianti);
- · dei premi INAIL.
Ravvedimenti operosi
Sono prorogati al 20.8.2014 anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2014.
3.3 altri adempimenti fiscali
Sono prorogati al 20.8.2014 anche gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, aventi scadenza tra il 1° e il 20.8.2014.