CircolariCIRCOLARE N.28 DEL 14/06/2014 PROROGA DAL 16/6/2014 AL 7/7/2014 DEL TERMINE DI VERSAMENTO PER I CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE

14 Giugno 2014

1 PREMESSA

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha appena pubblicato sul proprio sito http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0145.html il Comunicato Stampa n. 144 con il quale annuncia che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che proroga i termini per i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Come lo scorso anno, la proroga non è prevista in relazione a tutti i contribuenti, ma solo nei confronti di quelli soggetti agli studi di settore.

I nuovi termini si applicano solo per il 2014, in deroga alle scadenze ordinarie.

In attesa della pubblicazione del Decreto alleghiamo alla presente Circolare il Comunicato Stampa fornendo alcune indicazioni a riguardo.

 

2 PROROGA DEI VERSAMENTI COLLEGATI ALLE DICHIARAZIONI

 

2.1 CONTRIBUENTI INTERESSATI

La proroga interessa i contribuenti tenuti ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014, in scadenza il 16.6.2014 che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).

Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:

  • entro il 7.7.2014 senza alcuna maggiorazione;
  • dall’8.7.2014 al 20.8.2014, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

 

2.2 SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI “TRASPARENTI”

La proroga in esame interessa anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

–       i soci di società di persone;

–       i collaboratori di imprese familiari;

–       i coniugi che gestiscono aziende coniugali;

–       i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);

–       i soci di società di capitali “trasparenti”.

 

2.3 CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE O INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Il comunicato stampa conferma che la proroga in esame riguarda anche i soggetti per i quali operano:

  • cause di esclusione dagli studi di settore, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
  • cause di inapplicabilità degli studi stessi (es. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.).

Il comunicato stampa specifica che beneficiano del differimento anche i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.

 

Contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro e fino a 7.500.000,00 euro

In assenza di uno specifico chiarimento ufficiale sul punto, si ritiene che, come lo scorso anno, la proroga non sia applicabile in relazione ai contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569,00 euro, ma fino a 7.500.000,00 euro.

Tali contribuenti, infatti:

–       sono tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ma solo a fini statistici, allo scopo di raccogliere informazioni da utilizzare per l’evoluzione degli studi di settore;

–       non sono soggetti all’attività di accertamento basata sull’utilizzo degli studi di settore;

–       non sono quindi soggetti al controllo di congruità, né possono adeguarsi agli studi con effetto sulle imposte da versare.

 

2.4 CONTRIBUENTI “ESTRANEI” AGLI STUDI DI SETTORE

Per i contribuenti “estranei” agli studi di settore, sia persone fisiche che soggetti diversi, rimangono fermi i termini ordinari:

  • del 16.6.2014 senza maggiorazione di interessi;
  • ovvero del 16.7.2013 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta, ad esempio:

–       delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;

–       degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario;

–       dei contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri.

La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 16.6.2014 per effetto:

  • della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2013 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
  • della data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2013 – 30.6.2014).

 

2.5 VERSAMENTI OGGETTO DELLA PROROGA

Per i soggetti che possono usufruire della proroga sono sicuramente rinviate le scadenze relative a:

  • saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’IRES;
  • saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’IRPEF;
  • saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’IRAP.

Si ritiene prorogato anche il versamento del Diritto annuale per la Camera di Commercio in quanto “agganciato” alla scadenza del primo acconto.

Seguirà Circolare più dettagliata in seguito alla pubblicazione del suddetto Decreto.

 

 

(scarica la circolare completa in .pdf)

 

                    

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