Il Documento n. 13 OIC precisa che il momento a partire dal quale un bene può essere incluso nel magazzino consiste nel momento in cui l’azienda acquista la proprietà, generalmente coincidente per i beni mobili con la data di spedizione o di consegna (dal cc art. 1510, comma 2 “Salvo patto contrario se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”).
Tale precisazione del postulato della competenza implica che la dislocazione fisica possa non coincidere con le risultanze contabili in quanto il passaggio del titolo di proprietà, da un punto di vista sostanziale e non solo formale, determina l’inclusione o meno dei beni nelle rimanenze di magazzino ad una certa data, poichè con lo stesso vengono trasferiti i rischi relativi al bene.
Il passaggio del titolo di proprietà si considera quindi solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna dei beni mobili, secondo le modalità contrattuali dell’acquisto ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale.
Pertanto le rimanenze di magazzino includono materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti, bensì in viaggio, quando secondo le modalità dell’acquisto, l’impresa ha già il titolo di proprietà (per esempio: consegna stabilimento o magazzino del fornitore).
I debiti originati da acquisto di beni sorgono quando i rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. In genere questo trasferimento si realizza con il passaggio del titolo di proprietà, indipendentemente della consegna della cosa. Generalmente il contratto di fornitura è concluso, salvo patto contrario, al momento della spedizione dei beni da parte del venditore. In quel momento sorge per l’acquirente il debito verso il fornitore.
Alla fine dell’esercizio, al momento della chiusura dei conti, si possono presentare delle situazioni anomale, in cui le fasi della fatturazione, contabilizzazione e consegna hanno avuto dei tempi diversi.
E’ quindi necessario effettuare delle rettifiche, che permettono di regolarizzare le situazioni e di applicare con correttezza i postulati del bilancio d’esercizio (in particolare, i principi di competenza e di comprensibilità).
Si possono quindi presentare diverse situazioni:
1) Merci ricevute, ma fattura non ancora pervenuta
Se il ricevimento della merce precede l’arrivo della fattura è necessario, alla fine dell’esercizio, effettuare una registrazione contabile per “fatture da ricevere”, evidenziando il costo del materiale a magazzino, e contabilizzando il componente negativo del reddito relativo alla merce pervenuta ed il debito sorto nei confronti del fornitore.
La scrittura contabile è la seguente:
MATERIE PRIME C/ACQUISTI a FORNITORI FATTURE DA RICEVERE
La valorizzazione della merce è al netto dell’Iva
Le merci ricevute devono essere ricomprese nelle rimanenze finali, e quindi, opportunamente valorizzate, devono comparire nell’inventario.
2) Fattura contabilizzata, merce non ricevuta, ma spedita dal fornitore (merce in viaggio)
In questo caso, il costo si considera sostenuto in quanto le merci sono state spedite dal fornitore entro la data di chiusura del bilancio (merci in viaggio); il debito è certo, in quanto, giuridicamente (salvo clausole particolari), la proprietà è stata trasferita, e quindi, rischi, oneri e benefici sono di pertinenza dell’acquirente.
La scrittura contabile già effettuata in sede di contabilizzazione della fattura, non va modificata, ma bisogna ricordarsi di includere nelle rimanenze finali di magazzino, le merci in viaggio.
In alcuni casi particolari, le merci in viaggio, non sono ancora di proprietà dell’acquirente perché il titolo di proprietà non è ancora stato trasferito (ad esempio nei casi di merci da sdoganare o in viaggio). In questo caso l’acquirente deve sospendere il costo, la fattura è regolarmente registrata verso i debitori, ma la merce acquistata non compare tra le rimanenze.
3) Fattura contabilizzata, merce non spedita dal fornitore, o prestazioni non ricevute
Nel caso in cui il passaggio di proprietà giuridicamente non sia avvenuto, o il costo delle prestazioni non possa oggettivamente considerarsi sostenuto, ma la fattura sia già stata registrata in contabilità, è necessario stornare il costo e il debito già contabilizzati. Non ci sono infatti i presupposti giuridici del loro sostenimento. In questo caso però avendo già registrato in partita doppia (e sul libro IVA) la fattura relativa all’acquisto dei materiali o dei prodotti, si dovrà stornare solo per il valore della merce, e non del credito IVA.
Esempio:
è stata registrata in data 29 dicembre una fattura pervenuta dal fornitore per materie prime del valore di 1.000 + IVA 22%. In data 31/12 il fornitore ci in forma che le merci saranno spedite in data 2/1 dell’anno successivo. Le scritture contabili
sono le seguenti:
al momento della registrazione della fattura
alla fine dell’esercizio, quando si constata che la proprietà non è stata trasferita, si sospendono le registrazioni utilizzando i conti transitori che si annullanoin questo caso rimane aperto il conto “IVA su acquisti”, in quanto già registrato sul libro IVA, il cui saldo sarà classificato nello stato patrimoniale, tra le poste creditore/debitore verso l’erario. Alla fine dell’esercizio bisognerà controllare che non siano state erroneamente caricate a magazzino le merci.4) Fattura contabilizzata e pagata, merce non spedita dal fornitore, o prestazioni non completateNel caso in cui sia stata pagata e registrata una fattura, ma alla data di chiusura dell’esercizio le merci non siano state spedite, o la prestazione non sia stata ultimata, il costo non è giuridicamente sostenuto, ma ne è stato anticipato il pagamento: tale importo va dunque classificato tra gli anticipi, nell’attivo di stato patrimoniale.Esempio:è stata pagata in contanti in data 29 dicembre una fattura pervenuta dal fornitore per materie prime del valore di 1.000 + IVA 22%. In data 31/12 il fornitore ci in forma che le merci saranno spedite in data 2/1 dell’anno successivo. Le scritture contabili sono le seguenti:al momento della registrazione della fattura Alla fine dell’esercizio, quando si constata che la proprietà non è stata trasferita, la registrazione contabile è la seguente Alla fine dell’esercizio bisognerà controllare che non siano state erroneamente caricate a magazzino le merci. ( scarica la circolare completa in .pdf )
Diversi a DEBITI V/FORNITORI 1.220,00
MATERIE PRIME C/ACQUISTI 1.000,00 VA A CREDITO 220,00 |
ACQUISTI C/TRANSITORIO a MATERIE PRIME C/ACQUISTI 1.000,00 |
DEBITI V/FORNITORI a ACQUISTI C/TRANSITORIO 1.000,00 | |
Diversi a DEBITI V/FORNITORI 1.220,00
MATERIE PRIME C/ACQUISTI 1.000,00 IVA A CREDITO IVA A CREDITO 220,00 |
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DEBITI V/FORNITORI a CASSA 1.220,00 | |
FORNITORI C/ANTICIPI a MATERIE PRIME C/ACQUISTI 1.000,00 |