1 RIDUZIONE ALLO 0,50% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE
Con il DM 11.12.2014, pubblicato sulla G.U. 15.12.2014 n. 290, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dall’1% allo 0,50% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
2 DECORRENZA
Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,50% si applica dall’1.1.2015.
3 EFFETTI AI FINI FISCALI
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.
3.1 RAVVEDIMENTO OPEROSO
La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:
– all’1% fino al 31.12.2014;
– allo 0,50%, dall’1.1.2015 fino al giorno di versamento compreso.
Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRAP scaduto l’1.12.2014, che verrà effettuato il 10.2.2015, comporta l’applicazione del tasso legale:
– dell’1% per il periodo 2.12.2014-31.12.2014;
– dello 0,50%, per il periodo 1.1.2015 – 10.2.2015.
3.2 RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL’ADESIONE AD ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO
La riduzione allo 0,50% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
– adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
– adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale;
– accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione;
– acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
– conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.
“Cristallizzazione” del tasso di interesse legale
In relazione all’accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2014 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dell’1% in vigore nel 2014, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale. Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.
3.3 MISURA DEGLI INTERESSI NON COMPUTATI PER ISCRITTO
La nuova misura dello 0,50% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
– ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
– agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).
3.4 RATEIZZAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI
La riduzione del tasso legale allo 0,50% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed Integrazioni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.
3.5 ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DELL’USUFRUTTO E DELLE RENDITE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE
Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dello 0,50% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
– delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
– delle rendite o pensioni a tempo determinato;
– delle rendite e delle pensioni vitalizie;
– dei diritti di usufrutto a vita.
Decorrenza
I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dall’1.1.2015.
4 EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001). In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte
fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,50% dall’1.1.2015, in caso di:
– oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
– fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
– crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
– aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
– aziende sottoposte a procedure concorsuali;
– enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
Decorrenza
La nuova misura minima della sanzione, pari allo 0,5%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall’1.1.2015.