A) Le società di capitali (per azioni, a responsabilità limitata), anziché versare la tassa di concessione governativa per ogni bollatura iniziale di libro o registro prevista dall’art. 2215 codice civile, effettuano il versamento annuale di un importo forfetario a prescindere dai registri da bollare e dal numero delle loro pagine. La tassa è rimasta anche dopo la soppressione della vidimazione iniziale del libro giornale e del libro inventari, in quanto permane l’obbligo di detta vidimazione per gli altri libri sociali.
1) L’importo della tassa è il seguente:
a) € 309,87 per le società con capitale sociale al 1° Gennaio 2015 non superiore a 516.456,90 euro;
b) € 516,46 per le società con capitale sociale al 1° Gennaio 2015 superiore a 516.456,90 euro.
2) L’art. 23 nota 3 della tariffa sulle tasse di concessione governativa approvata con D.M. 28.12.95 stabilisce che “la tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente”. Pertanto la tassa deve essere versata entro il prossimo 16 Marzo 2015.
3) Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi:
– per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse di concessioni governative – c/c postale n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (modello AA7/10) (su cui vanno riportati gli estremi di versamento). Unica eccezione, i versamenti di competenza della Regione Sicilia, per i quali occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906.
– per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2015.
La tassa può essere compensata con crediti risultanti da dichiarazioni annuali o da denunce periodiche (INPS), in base all’art. 17 del D.Lgs. 9/7/’97 n. 241.
4) In caso di omesso versamento della tassa entro il termine stabilito, l’art. 9, primo comma, del D.P.R. 26/10/72 n. 641 e successive modificazioni prevede la sanzione dal 100 al 200 per cento della tassa stessa.
Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 versando una sanzione ridotta.
Il pagamento del tributo e degli interessi (calcolati al tasso annuo dell’0,5%) deve essere effettuato col Mod. F24 utilizzando il codice tributo 7085, (quindi gli interessi non devono essere né indicati né versati separatamente, bensì devono essere aggiunti all’imposta e pagati cumulativamente), mentre per la sanzione si dovrà utilizzare il Mod. F23 indicando il codice 678T, la causale “SZ” e il codice dell’Agenzia delle Entrate competente in base alla sede legale della società (Reggio Emilia = TG2; Guastalla = TGQ).
B) La norma sulla tassa forfetaria annuale non si applica alle società di persone.