Il DM 17.6.2014 è intervenuto a modificare la disciplina della conservazione elettronica dei documenti informatici, semplificando alcuni aspetti procedurali e le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.
L’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo comporta l’obbligo di tenere determinati libri e registri contabili secondo quanto prescritto dal codice civile e/o dalle norme tributarie, prime fra tutte il DPR 600/73 e il DPR 633/72.
L’art. 16 Parte I della Tariffa allegata al DPR 642/72 assoggetta all’imposta di bollo i seguenti libri e registri:
- i repertori;
- i libri di cui all’art. 2214 co. 1 c.c.;
- nonché ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c.
In base alla norma citata, tenuto conto anche dell’art. 22 co. 1 del DPR 600/73 che esonera dall’imposta in questione le scritture contabili di cui al DPR 600/73, l’imposta di bollo è dovuta per la tenuta:
- del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214 co. 1 c.c.19;
- dei libri sociali obbligatori ex art. 2421 co. 1 c.c.20;
- nonché, in via residuale, per ogni altro libro o registro prescritto da leggi speciali.
Sono, invece, esentati dal predetto tributo i libri e i registri prescritti dalle norme tributarie come, ad esempio, dal DPR 600/73 o dal DPR 633/72 (art. 5 Tabella B allegata al DPR 642/72).
Al riguardo la C.M. 5.6.74 n. 22 aveva precisato che, per beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo, i libri e i registri contabili devono essere prescritti esclusivamente da leggi tributarie; conseguentemente, se il soggetto è obbligato alla tenuta di libri e registri anche per adempimenti prescritti da altre leggi non tributarie (come, ad esempio, per gli artt. 2214 ss. e 2421 c.c.), sugli stessi è dovuta l’imposta di bollo.
La ris. Agenzia delle Entrate 6.10.2008 n. 371 ha espressamente escluso dall’imposta le c.d. “scritture ausiliarie” “tenute con modalità e secondo fini diversi da quelli propri del libro giornale”.
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
L’imposta di bollo è determinata secondo criteri differenti a seconda che la contabilità sia tenuta in modalità:
- · cartacea, nel qual caso l’imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16 euro per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro per tutti gli altri soggetti (art. 16 Parte I della Tariffa allegata al DPR 642/72);
- · informatica, nel qual caso l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure sopra indicate (art. 6 comma 3 del DM 17 giugno 2014).
Parimenti, anche le modalità di versamento dell’imposta di bollo differiscono a seconda che la contabilità sia tenuta in forma cartacea o informatica.
Nel primo caso, l’imposta di bollo può essere assolta (cfr. artt. 3 del DPR 642/72 e 16 Parte I della Tariffa allegata al DPR 642/72):
- · mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- · nei modi di cui al DLgs. 9 luglio 97 n. 237, mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”, “Imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72” (ris. Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2001 n. 174).
Le modalità di versamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti sono state modificate dal DM 17.6.2014 – in vigore a decorrere dal 27.6.2014 – rispetto alle precedenti modalità definite dall’art. 7 del DM 23.1.2004.
Precedenti modalità di versamento previste dal DM 23.1.2004
Fino al 26.6.2014, l’imposta doveva essere corrisposta mediante modello F23, ai sensi del DLgs. 237/97, utilizzando il codice tributo 458T “Imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72” (circ. Agenzia delle Entrate 6.12.2006 n. 36, § 12).
Secondo le disposizioni dell’art. 7 co. 1 del DM 23.1.2004, in tal caso, i soggetti interessati presentavano, all’ufficio delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale, una comunicazione (preventiva) contenente:
- · il numero di atti e documenti informatici, distinti per tipologia, che si presumeva di emettere nel corso dell’anno;
- · l’imposta dovuta su ogni singolo documento;
- · l’importo globale dell’imposta relativo ad ogni articolo della Tariffa;
- · la somma complessivamente dovuta;
- · gli estremi dell’avvenuto pagamento (circ. Agenzia delle Entrate 6.12.2006 n. 36, § 12).
Entro il mese di gennaio dell’anno successivo, i medesimi soggetti dovevano presentare all’ufficio delle Entrate competente una comunicazione (consuntiva) contenente:
- · l’indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell’anno precedente;
- · gli estremi del versamento dell’eventuale differenza d’imposta (nel caso in cui il pagamento effettuato in via preventiva si fosse rivelato insufficiente sulla base dei documenti effettivamente formati), oppure la richiesta di rimborso o di compensazione (nel caso in cui il pagamento effettuato in via preventiva si fosse rivelato eccedente sulla base dei documenti effettivamente formati) (art. 7 co. 2 del DM 23.1.2004 e circ. Agenzia delle Entrate 6.12.2006 n. 36, § 12).
L’importo complessivo corrisposto, risultante dalla comunicazione, veniva assunto come base provvisoria per la liquidazione dell’imposta per l’anno in corso.
Attuali modalità di versamento previste dal DM 17.6.2014
A decorrere dal 27.6.2014, per effetto dell’entrata in vigore del DM 17.6.2014, sono state semplificate le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti. In particolare, viene eliminato l’obbligo comunicativo indicato dal DM 23.1.2004 e quello di versamento dell’acconto dell’imposta prevedendo solo un versamento unico a saldo.
Ai sensi dell’art. 6 co. 1 e 2 del DM 17.6.2014, l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (vale a dire, fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno) è pagata:
- · con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 on line (art. 17 del DLgs. 241/97);
- · in unica soluzione;
- · entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ossia entro il 30 aprile, oppure il 29 aprile, per gli anni bisestili).
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo di 2,00 euro (vale a dire quelle nelle quali l’importo addebitato senza IVA è superiore a 77,47 euro) devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014 (art. 6 co. 2 ultimo periodo del citato DM).
Tale obbligo di annotazione riguarderebbe:
- non solo le vere e proprie fatture elettroniche (ossia quelle emesse e ricevute in un qualunque formato elettronico ed accettate come tali dal destinatario, per le quali vige l’obbligo di conservazione elettronica);
- ma anche quelle considerate documenti informatici fiscalmente rilevanti perché spedite in un qualunque formato elettronico, ma non accettate come elettroniche dal destinatario (rispetto ad esse l’emittente può – e non deve – procedere alla conservazione elettronica).
Al fine di effettuare il predetto versamento, la risoluzione 106/2014 ha istituito il codice tributo “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.
Nel modello F24, il codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.