Con il comunicato stampa n. 121 del 9/6/2015 (che si allega alla presente Circolare) diffuso ieri il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha informato che è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2015 e IRAP 2015, a favore dei contribuenti con studi di settore.
Il DPCM, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, interessa i contribuenti tenuti ai versamenti in scadenza martedì 16 giugno 2015, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
In conseguenza di tale proroga i contribuenti potranno effettuare i versamenti secondo le seguenti scadenze:
– entro il 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
– oppure dal 7 luglio al 20 agosto 2015, con la maggiorazione dello 0,4% (considerato che è ormai a regime il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno).
Dal punto di vista soggettivo la proroga riguarda anche i seguenti contribuenti:
– i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore (diverse dall’ammontare di ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569 euro) o cause di inapplicabilità degli studi stessi;
– i c.d. “contribuenti minimi”, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione.
Novità di quest’anno è l’estensione della proroga anche ai contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché siano anch’essi esclusi per legge dalla relativa applicazione.
Il provvedimento conferma altresì che il differimento riguarda anche i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita un’attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore. Sono pertanto interessati anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni di artisti o professionisti (ad esempio, i professionisti dello studio associato), nonché i soci di società di capitali “trasparenti”.
Rimangono, invece, fermi i termini ordinari per i contribuenti “estranei” agli studi di settore, ad esempio:
– le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
– i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
– gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario;
– i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri di cui all’art. 3 commi 181-187 della L. 549/95, in quanto per l’attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore.
I nuovi termini non riguardano altresì i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che abbiano termini ordinari di versamento successivi al 16 giugno 2015 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (rinvio “ai 180 giorni”) o della data di chiusura del periodo di imposta (soggetti “non solari”).
In caso di opzione per il consolidato fiscale, come gli anni scorsi, in assenza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, per il versamento dell’IRES del consolidato, le proroghe non siano applicabili se la società controllante non è soggetta agli studi di settore, e lo siano invece se la controllante è soggetta agli studi, anche se non lo è qualche società controllata.
La proroga riguarda anche i nuovi contribuenti forfetari.
Sotto il profilo oggettivo, lo slittamento opera con riguardo a tutti i versamenti che risultano dalle dichiarazioni UNICO 2015 (anche unificate con l’IVA) o IRAP 2015, ordinariamente in scadenza il prossimo 16 giugno. Vi rientrano, pertanto, anche il versamento delle imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca e 10% sulle retribuzioni di produttività dei dipendenti), delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), dei contributi previdenziali INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate, del diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, del saldo IVA derivante dalla dichiarazione unificata (se non effettuato entro il 16 marzo 2015) e dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore.
La proroga si applica anche ai soci di srl iscritti alla Gestione INPS artigiani o commercianti, qualora la srl sia soggetta agli studi di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale.
Pertanto, anche i soci di srl non in regime di trasparenza fiscale, ma che devono comunque applicare un regime di trasparenza ai fini contributivi nell’ambito della compilazione del quadro RR del modello UNICO 2015, possono beneficiare della proroga per il versamento del saldo 2014 e del primo acconto 2015 dei contributi INPS artigiani e commercianti, dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale.
Tuttavia, come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25 settembre 2013 n. 59, il differimento interessa esclusivamente il versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Infine, per quanto concerne la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con quello del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito al 6 luglio 2015, o al successivo 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i termini di versamento delle rate successive, rimane invece invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e della fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.