CircolariCIRCOLARE N. 27 DEL 17/07/2015 RIMBORSI IVA ESTERO E SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO

17 Luglio 2015

Nella presente circolare ricordiamo le modalità per richiedere il rimborso dell’imposta assolta in un Paese comunitario da un contribuente italiano introdotte con il provvedimento del 01.04.2010 dall’Agenzia delle Entrate
1. Rimborso dell’imposta assolta in altri Stati membri della Comunità di cui all’art. 38-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Modalità di richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in altro Stato membro
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato richiedono il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica.
L’istanza va presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo all’anno di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso.

Contenuto delle richieste di rimborso – requisiti
L’elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato membro in ordine al contenuto delle istanze di rimborso, è reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate sul sito:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
I rimborsi sono erogati direttamente dallo Stato membro competente secondo le modalità dal medesimo stabilite.

Invio delle richieste di rimborso
I soggetti presentano le richieste di rimborso con le modalità di seguito indicate:
a) direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi;
b) tramite i soggetti abilitati alla trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22.7.1998 n. 322 (commercialisti, consulenti del lavoro, CAAF, avvocati agronomi ecc.);
c) avvalendosi, per la sola trasmissione delle richieste di rimborso, di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
d) tramite le camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni.
I soggetti di cui ai precedemti punti b),c) e d) sono tenuti a conservare un esemplare, sottoscritto in originale, della richiesta fatta dal contribuente.
L’Agenzia delle entrate, ricevuta l’istanza, la inoltra allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso entro quindici giorni dalla ricezione della medesima, salvo il verificarsi delle cause ostative di seguito riportate.

Ricevute
L’istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente l’istanza stessa.
L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta ricezione dell’istanza di rimborso mediante ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline). Salvo cause di forza maggiore tale ricevuta è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.

Variazione dell’istanza di rimborso
I soggetti richiedenti, successivamente all’inoltro dell’istanza, da parte dell’Agenzia delle entrate, allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso, possono presentare con le modalità previste dal presente provvedimento un’istanza correttiva dei dati inseriti nella richiesta di rimborso originaria.
Nell’istanza correttiva non è possibile inserire nuove fatture o documenti di importazione, in tal caso è possibile presentare una nuova istanza di rimborso entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso.

Rifiuto dell’inoltro
In presenza delle cause ostative di cui all’articolo 38-bis1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate non inoltra l’istanza di rimborso allo Stato membro competente ed emette, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, un motivato provvedimento di rifiuto, da notificare al richiedente anche tramite mezzi elettronici.

Correzione della percentuale di detrazione
I soggetti passivi richiedenti che alla fine dell’anno solare hanno una percentuale di detrazione diversa da quella utilizzata in modo provvisorio nel corso del medesimo anno, comunicano, entro l’anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati membri a cui hanno chiesto il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta all’interno del loro territorio.
La comunicazione di adeguamento della percentuale di detrazione è effettuata contestualmente alla presentazione di una domanda di rimborso ovvero, nel caso in cui il contribuente non effettua domande di rimborso durante l’anno solare, con un’apposita comunicazione contenente i dati di cui all’allegato C.
Alla comunicazione di adeguamento della percentuale di detrazione si applicano le disposizioni di cui ai punti precedenti.

2. Recupero dei rimborsi

Modalità di recupero dei rimborsi non spettanti
Se successivamente al pagamento del rimborso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate viene a conoscenza di fatti o elementi che fanno venire meno il diritto al rimborso, emette un motivato provvedimento di recupero delle somme indebitamente riscosse e provvede ad irrogare le relative sanzioni.

Ricordando quindi che il prossimo 30 Settembre 2015 scade il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’IVA pagata all’estero nell’anno 2014 da imprese residenti in Italia.

Il Nostro Studio si rende disponibile a provvedere alla trasmissione dell’istanza, a condizione che la relativa richiesta pervenga entro e non oltre VENERDI’ 31 LUGLIO 2015.

 

(scarica la circolare completa in .pdf)

                    

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