CircolariCIRCOLARE N. 28 DEL 28/07/2015 MODELLI 770/2015 – PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE EFFETTI AI FINI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

28 Luglio 2015

1 PREMESSA
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare del 23.7.2015, ha an-nun¬c¬iato la proroga dal 31.7.2015 al 21.9.2015 dei termini di presentazione dei:
• modelli 770/2015 Semplificato;
• modelli 770/2015 Ordinario.

Il differimento dei termini di presentazione dei modelli 770/2015:
• è stato disposto per venire incon¬tro alle esigenze rappresentate dalle aziende e dalle cate¬gorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei con¬tribuenti e dei sostituti d’imposta, considerando anche le proroghe che sono state con¬ces¬¬se in relazione ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015;
• sarà recepito a livello normativo con un apposito DPCM.

Con la proroga al 21.9.2015 si è, inoltre, voluto evitare:
• sovrapposizioni con le scadenze di presen¬tazione dei modelli UNICO, IRAP e IVA, relativi al 2014, il cui termine è fissato al 30.9.2015;
• l’insorgere di problemi nella predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della di¬chiarazione dei redditi precompilata, poiché alcuni dati da inserire in tale dichiarazione, quali i conguagli derivanti dall’assistenza fiscale, sono conoscibili dall’Amministrazione finanziaria mediante l’estrazione delle informazioni contenute nei modelli 770.

Per effetto della proroga al 21.9.2015, sono conseguentemente differiti i termini, ad essa collegati, re¬la¬tivi:
• all’invio telematico delle Certificazioni Uniche 2015 relative ai redditi non dichiarabili con il modello 730;
• ai ravve¬dimenti operosi.
2 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA
Si ricorda che i sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate i modelli 770/2015, sia Semplificato che Ordinario, esclusivamente in via telematica:
• direttamente, utilizzando il sistema Fisconline o Entratel;
• oppure tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., comprese le società del gruppo), secondo le stesse regole applicabili alle al¬tre dichiarazioni.
Trasmissione telematica da parte di più soggetti
La trasmissione telematica dei modelli 770/2015 può essere effettuata da due soggetti diversi (so¬sti¬tuto d’imposta o intermediario ovvero due intermediari) quando:
• vi è l’obbligo di presentare sia il modello Semplificato che quello Ordinario;
• il modello Semplificato viene suddiviso in due parti.
3 SUDDIVISIONE IN DUE PARTI DEL MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO
Anche a seguito della proroga, infatti, resta ferma la possibilità di suddividere il modello 770/2015 Semplifi¬cato in due parti, che possono essere trasmesse in via telematica da due soggetti distinti:
• sostituto d’imposta e intermediario;
• ovvero due intermediari (es. dottore commercialista e consulente del lavoro).

Si ricorda che le due parti del modello 770/2015 Semplificato devono tassativamente riguardare:
• la prima: le comunicazioni relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e all’assi¬sten¬za fiscale (conguagli a debito o a credito derivanti dai modelli 730/2014), nonché i relativi pro¬spet¬ti SS, ST, SV, SX e SY;
• la seconda: le comunicazioni relative ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni, ai corri¬spet¬tivi erogati dal condominio a soggetti imprenditori e ai redditi diversi, nonché i relativi pro¬spetti SS, ST, SV, SX e SY.

La suddivisione del modello 770/2015 Semplificato non è però ammessa se sono state effettuate com¬pensazioni “interne” di ritenute o imposte sostitutive, ai sensi dell’art. 1 del DPR 10.11.97
n. 445:
• tra i versamenti attinenti alle suddette due parti;
• ovvero con i versamenti relativi al modello 770/2015 Ordinario.
3.1 COMPENSAZIONE “INTERNA” DI RITENUTE O IMPOSTE SOSTITUTIVE
La compensazione “interna” di ritenute o imposte sostitutive tra i versamenti afferenti il modello 770/2015 Semplificato e quello Ordinario comporta infatti l’obbligo di presentare il modello Sem¬pli¬fi¬cato, non suddiviso in due parti, senza i prospetti ST, SV e SX (prospetti relativi ai versamenti, ai crediti e alle compen¬sa¬zioni), in quanto i dati in essi contenuti devono essere evidenziati nei qua¬dri ST, SV e SX del mo¬dello 770/2015 Ordinario, unitamente alle specifiche informazioni af¬fe¬renti a quest’ultimo modello.
Abolizione dal 2015
Si ricorda che l’art. 15 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha stabilito che, a decorrere dall’1.1.2015, i so¬sti¬¬tuti d’imposta devono compensare esclusiva¬mente nel modello F24 (c.d. compensazione “e¬sterna”) le eccedenze di versamento di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive, in relazione alle qua¬li è stata abolita la possibilità di compensazione “interna” ai sensi del suddetto art. 1 del DPR 445/97.
Al fine di effettuare tali compensazioni nel modello F24, con la ris. Agenzia delle Entrate 10.2.2015 n. 13 sono stati istituiti gli appositi codici tributo.
3.2 PRESENTAZIONE DELLE DUE PARTI DEL MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO
In caso di suddivisione in due parti del modello 770/2015 Semplificato:
• ognuna delle parti deve essere presentata unitamente al relativo frontespizio;
• nel riquadro “Redazione della dichiarazione” occorre specificare, nell’apposito spazio, il co¬di¬¬ce fiscale del soggetto che presenta la restante parte del modello 770 Semplificato.
4 INVIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE RELATIVE A REDDITI NON DI¬CHIA¬¬RABILI CON IL 730
Con il comunicato stampa 12.2.2015 n. 23, recepito dalla circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.9), l’Agenzia del¬le En¬trate ha concesso la possibilità di inviare dopo il 9.3.2015, senza applicazione di sanzioni, le Certificazioni Uniche 2015, relative al 2014, che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730.
Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:
• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;
• le provvigioni;
• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

Nella circ. 7.7.2015 n. 26 (§ 14), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che queste Certificazioni de¬vono essere trasmesse in via telematica “entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato”.
Pertanto, qualora non ancora effettuato, l’invio telematico delle Certificazioni in esame può avve¬nire entro il termine prorogato del 21.9.2015.
5 DATI GIÀ TRASMESSI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE CON LE CER¬TI¬FI¬CAZIONI UNICHE
L’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non comporta però al¬cun “alleggerimento” del modello 770/2015 Semplificato.

Nel modello 770/2015 Semplificato è stato infatti operato un restyling della parte relativa ai dati fi¬scali dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, al fine di “allinearla” alla struttura della nuova Cer¬ti¬fi¬cazione Unica, ma i dati già trasmessi all’Agenzia delle Entrate devono essere “replicati”, fer¬me re¬sta¬ndo le maggiori informazioni che devono essere contenute solo nella dichiarazione dei sosti¬tuti d’imposta.
6 EFFETTI AI FINI DEI RAVVEDIMENTI OPEROSI
La proroga al 21.9.2015 del termine di presentazione dei modelli 770/2015 produce effetti anche in re¬lazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, ad es¬sa collegati.

Inoltre, sono applicabili anche le nuove disposizioni introdotte dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in base alle quali sono stati ampliati sia i termini che le modalità per il ravvedimento, con effetto anche per le violazioni commesse prima dell’1.1.2015 (entrata in vigore della L. 190/2014).
6.1 CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO
In base alla nuova disciplina introdotta dalla suddetta L. 190/2014, per i tributi amministrati dall’A¬gen¬zia delle Entrate, il ravvedimento operoso viene precluso solo mediante la notifica degli atti di li¬qui¬dazione e di accertamento, comprese le “comunicazioni bonarie”.

In precedenza, invece, il ravvedimento era precluso qualora la violazione fosse già stata constatata op¬pure fossero iniziati ac¬ces¬si, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento del¬le quali l’autore, o i sog¬getti solidalmente obbligati, avessero avuto formale conoscenza.
6.2 RAVVEDIMENTI OPEROSI RELATIVI ALL’INFEDELE PRESENTAZIONE DEI PRECEDENTI MODELLI 770 E ALLE RITENUTE
Per effetto della proroga, slitta al 21.9.2015 anche il termine per regolarizzare mediante il rav¬ve¬dimen¬to operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
• l’infedele presentazione dei modelli 770/2014 Semplificato e Ordinario, relativi al 2013;
• l’omessa effettuazione, nel 2014, delle ritenute;
• l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2014.

Tuttavia, mentre l’anno scorso il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel cor¬so del quale è stata commessa la violazione costituiva il “termine ultimo” per il ravvedimento ope¬roso, quest’anno, per effetto delle novità introdotte dalla citata L. 190/2014, entro il 21.9.2015 po¬tranno es¬se¬re ravvedute anche le violazioni commesse:
• nell’anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
• il versamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi al tasso legale, nella misura pro tempore vigente;
• il versamento dei soli interessi legali, in caso di tardivi versamenti;
• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative;
• la corresponsione delle previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni (com¬presa l’e¬ventuale omessa effettuazione della ritenuta e l’eventuale mancata indicazione in dichiarazione di alcuni percipienti).
6.3 RAVVEDIMENTO OPEROSO DELL’OMESSA PRESENTAZIONE DEI MODELLI 770/2015
Qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 21.9.2015 per la presentazione dei modelli 770/2015 Semplificato e Ordinario, la violazione può essere regolarizzata, mediante il ravve¬di¬mento operoso:
• nei successivi 90 giorni;
• con riduzione delle sanzioni ad un decimo del minimo.

L’omessa presentazione dei modelli 770/2015 Semplificato e Ordinario, entro la nuova scadenza del 21.9.2015, potrà quindi essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 21.12.2015 (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione, tenendo conto che il 20 dicem¬bre cade di domenica).

Al fine di fruire del ravvedimento operoso dovranno essere corrisposte le previste sanzioni ridotte per la presentazione tardiva di ciascuna dichiarazione.

 

(scarica la circolare completa in .pdf)

                    

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