CircolariCIRCOLARE N. 37 DEL 26/10/2015 – VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF, IRES, ED IRAP 2015

26 Ottobre 2015

1 PREMESSA
Lunedì 30.11.2015 scade il termine per il versamento degli acconti d’imposta e contributivi per il 2015, tenendo conto delle novità applicabili quest’anno. Per le società ed enti il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
Si ricorda che la disciplina relativa ai termini e alle modalità di versamento in due rate degli acconti IRPEF ed IRES è contenuta nel co. 3 dell’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435.
Tale norma prevede espressamente che le disposizioni in materia di acconti IRPEF e IRES si applichino anche al versamento degli acconti IRAP.
Particolari disposizioni sono poi previste per i soggetti che si avvalgono dei regimi della trasparenza fiscale e del consolidato nazionale.

1.1 IMPOSTE SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI VERSAMENTO
Oltre all’IRPEF/IRES e all’IRAP, l’acconto risulta dovuto, con gli stessi termini e modalità, anche in ordine alle relative addizionali ed imposte sostitutive, vale a dire:
• all’imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi” contribuenti minimi);
• alla “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi (ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23);
• alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE);
• all’addizionale IRES del 10,5% per le società di comodo e in perdita sistematica;

1.2 PERCENTUALI DI COMPUTO PER IL 2015
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015, per i soggetti “solari”), le percentuali di computo degli acconti sono pari al 100% sia per quello che riguarda IRPEF/IRES che IRAP.

1.3 ALTRE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCONTI
Con riferimento al 2015, risultano applicabili alcune disposizioni riguardanti sia il metodo “storico” di calcolo, sia quello “previsionale”.

1.3.1 Metodo “storico”
Anche per quest’anno, operano alcuni obblighi di rideterminazione delle imposte 2014, sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2015, al fine di tenere conto di agevolazioni che non rilevano in sede di versamento degli acconti medesimi.

1.3.2 Metodo “previsionale”
In caso di adozione del metodo “previsionale”, nel calcolo delle imposte presunte relative al 2015 (base di computo dell’acconto), non rilevano alcune disposizioni favorevoli ai contribuenti (es. potenziamento dell’ACE, ecc.).

2 OBBLIGHI DI VERSAMENTO E MODALITÀ DI CALCOLO
Tutti coloro che hanno presentato il modello UNICO 2015 per i redditi del 2014 sono potenzialmente tenuti al versamento degli acconti d’imposta; occorre però verificare se l’acconto sia dovuto o meno sulla base degli importi indicati in dichiarazione.

2.1 ACCONTO IRPEF
Devono pagare l’acconto IRPEF i contribuenti che, nel rigo RN34 del modello UNICO 2015 PF, hanno indicato un importo superiore a 51,65 euro o quei soggetti che, pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione.
Dal momento che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’ammontare del rigo RN34 risulti pari o superiore a 52,00 euro.

Soggetti esclusi dall’obbligo di versamento
Non devono effettuare il versamento dell’acconto IRPEF:
• i soggetti che, al rigo RN34 del modello UNICO 2015 PF, hanno evidenziato un’imposta pari a zero, ovvero di importo pari o inferiore a 51,00 euro;
• i soggetti che, pur essendo debitori d’imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d’imposta superiori all’imposta dovuta a titolo di acconto;
• i soggetti che hanno un credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, non ancora utilizzato in compensazione, che copre tutto l’acconto dovuto;
• i soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2015, da presentare nel 2016, (metodo previsionale) sulla base di opportuni calcoli delle imposte dovute per l’anno in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite;
• i soggetti che nel 2015 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non erano tenuti a farlo;
• i soggetti che quest’anno, per la prima volta, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF;
• i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2015 per l’ultima volta;
• gli eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2015;
• i soggetti falliti;
• i contribuenti che hanno dichiarato nel modello UNICO 2015 solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti:
– all’imposta sostitutiva prevista dal regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 23.12.2000 n. 388, c.d. “forfettino”);
– all’imposta sostitutiva prevista dal regime dei contribuenti minimi, ora regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi contribuenti minimi”).

2.1.1 Versamento in due rate o in un’unica soluzione
L’acconto IRPEF va versato in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103,00 euro. In tal caso:
• la prima rata di acconto è pari al 40% dell’acconto dovuto;
• la seconda rata di acconto è pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto versato a titolo di prima rata.
Al riguardo, si ricorda che gli importi degli acconti derivanti dal modello UNICO 2015 devono essere versati con arrotondamento al centesimo di euro secondo le regole ordinarie (per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se uguale o superiore a 5).
Pertanto, tenuto conto della misura del 100%, l’acconto va versato in due rate se il rigo RN34 è pari o superiore a 258,00 euro.
In tale ipotesi:
• la prima rata è dovuta entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
• la seconda va versata entro il 30.11.2015.
In caso contrario, cioè se il rigo RN34 è inferiore o uguale a 257,00 euro, il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 30.11.2015.

2.1.2 Modalità di calcolo
L’acconto IRPEF può essere determinato in due modi:
• con il criterio c.d. “storico”, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno precedente (nel caso di specie, 2014) e assumendo, quindi, il 100% dell’ammontare indicato nel rigo RN34 del modello UNICO 2015 PF (salvi obblighi di ricalcolo);
• con il criterio c.d. “previsionale”, assumendo il 100% dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso.

2.1.3 Indicazione nel modello UNICO
L’acconto IRPEF dovuto per il 2015 (prima e seconda o unica rata), sulla base del c.d. “metodo storico”, va indicato nel nuovo rigo RN62 del modello UNICO 2015 PF.
Anche se il contribuente si avvale del c.d. “metodo previsionale”, gli importi da indicare nel rigo RN62 devono essere comunque quelli determinati utilizzando il suddetto “metodo storico” e non i minori importi versati o che si intendono versare.

2.1.4 Esempio
Si supponga che:
• l’acconto IRPEF 2015 sia determinato con il criterio storico;
• non sussistano obblighi di ricalcolo;
• l’importo indicato nel rigo RN34 del modello UNICO 2015 PF, sul quale commisurare l’acconto, ammonti a 10.000,00 euro.
L’importo da corrispondere a titolo di seconda rata è determinato nel modo seguente:
• acconto complessivamente dovuto = 10.000,00 euro (10.000,00 x100%);
• prima rata = 4.000,00 euro (10.000,00×0,4);
• seconda rata = 10.000,00 – 4.000,00 = 6.000,00 euro.

Possono quindi presentarsi tre situazioni:
• l’IRPEF che sarà dovuta per il 2015 ammonta a 10.000,00 euro: nessun ulteriore versamento andrà operato in sede di saldo;
• l’IRPEF dovuta per il 2015 ammonta a 9.500,00 euro: in sede di saldo, emergerà un credito di 500,00 euro (9.500,00 – 10.000,00), utilizzabile secondo le consuete modalità;
• l’IRPEF dovuta per il 2015 ammonta a 10.500,00 euro: in sede di saldo, saranno versati 500,00 euro (10.500,00 – 10.000,00).

2.2 ACCONTO IRES
Devono pagare l’acconto IRES i soggetti che hanno rilevato nel rigo RN17 del modello UNICO 2015 SC, ovvero nel rigo RN28 del modello UNICO 2015 ENC, un importo superiore a 20,66 euro.
Dal momento che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto è dovuto qualora l’ammontare del rigo RN17 (UNICO 2015 SC), ovvero RN28 (UNICO 2015 ENC), risulti pari o superiore a 21,00 euro.

Soggetti esclusi dall’obbligo di versamento
Non sono tenuti al versamento dell’acconto:
• i soggetti che si sono costituiti nel corso del 2015;
• i soggetti che, nel modello UNICO 2015, hanno evidenziato una perdita fiscale;
• i soggetti che hanno rilevato nel rigo RN17 (per le società di capitali ed enti commerciali) o nel rigo RN28 (per gli enti non commerciali) del modello UNICO 2015 un importo pari o inferiore a 20,00 euro;
• i soggetti che, pur avendo determinato nei righi suddetti un importo pari o superiore a 21,00 euro, sanno o presumono di conseguire una perdita nel 2015;
• i soggetti che hanno cessato l’attività nel corso del 2014;
• i soggetti che hanno un credito d’imposta IRES, risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l’acconto dovuto;
• i soggetti falliti.

2.2.1 Versamento in due rate o in un’unica soluzione
L’acconto IRES va versato in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103,00 euro. In tal caso:
• la prima rata di acconto è pari al 40% dell’acconto dovuto;
• la seconda rata di acconto è pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto versato a titolo di prima rata.
Al riguardo, si ricorda che gli importi degli acconti derivanti dal modello UNICO 2015 devono essere versati con arrotondamento al centesimo di euro secondo le regole ordinarie (per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso se uguale o superiore a 5).
Pertanto, tenuto conto della misura del 100%, l’acconto IRES per il 2015 va versato in due rate se il rigo RN17 (società di capitali ed enti commerciali) o RN28 (enti non commerciali) è pari o superiore a 254,00 euro. In tale ipotesi:
• la prima rata è dovuta entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
• la seconda va versata entro il 30.11.2015 (ovvero entro l’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).
In caso contrario, cioè se il rigo RN17 (società di capitali ed enti commerciali) o RN28 (enti non commerciali) è inferiore o uguale a 253,00 euro, il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 30.11.2015 (ovvero entro l’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

2.2.2 Modalità di calcolo
L’acconto IRES può essere determinato in due modi:
• con il criterio c.d. “storico”, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno precedente (nel caso di specie, 2014) e assumendo, quindi, il 100% dell’ammontare indicato nel rigo RN17 (società di capitali ed enti commerciali) o RN28 (enti non commerciali), fatti salvi eventuali obblighi di ricalcolo;
• con il criterio c.d. “previsionale”, assumendo il 100% dell’imposta che si presume dovuta per il periodo d’imposta in corso.

2.3 ACCONTO IRAP
I versamenti in acconto relativi all’IRAP seguono le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi (rispettivamente, IRPEF o IRES).

2.3.1 Soggetti obbligati e soggetti esclusi
Devono pagare l’acconto IRAP i soggetti che presentano la dichiarazione IRAP 2015 con l’indica- zione nel rigo IR21 di un importo superiore a:
• 51,65 euro, nel caso di soggetti IRPEF (atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora tale importo risulti pari o superiore a 52,00 euro);
• 20,66 euro, nel caso di soggetti IRES (atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora tale importo risulti pari o superiore a 21,00 euro).
Obbligati a tale versamento sono anche coloro che, pur essendovi obbligati, omettono di presentare la dichiarazione IRAP 2015.

2.3.2 Versamento in due rate o in unica soluzione
L’acconto IRAP va versato in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103,00 euro. In tal caso:
• la prima rata di acconto è pari al 40% dell’acconto dovuto;
• la seconda rata di acconto è pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto versato a titolo di prima rata.
Pertanto, tenuto conto delle suddette misure applicabili (100% ):
• per le persone fisiche e le società di persone, l’acconto va versato in due rate se il suddetto rigo IR21 è pari o superiore a 52,00 euro;
• per le società di capitali e gli enti, commerciali e non commerciali, l’acconto va versato in due rate se il suddetto rigo IR21 è pari o superiore a 52,00 euro.
Nell’ipotesi di duplice versamento:
• la prima rata, del 40%, è dovuta entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
• la seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto versato a titolo di prima rata, va versata entro il 30.11.2015 (ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).
Il versamento è invece effettuato in un’unica soluzione entro il 30.11.2015 (ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare), qualora:
• per le persone fisiche e le società di persone, il suddetto rigo IR21 sia pari o inferiore a 103,00 euro;
• per le società di capitali e gli enti, commerciali e non commerciali, il suddetto rigo IR21 sia pari o inferiore a 103,00 euro.

2.3.3 Metodo di calcolo
L’acconto IRAP può essere determinato in due modi:
• con il criterio c.d. “storico”;
• con il criterio c.d. “previsionale”.

Metodo storico
In tale ipotesi, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente (nel caso di specie, 2014), risultante dalla dichiarazione IRAP.
In particolare, occorre assumere:
• per le persone fisiche e le società di persone, il 100% dell’ammontare indicato nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2015 (salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo);
• per le società di capitali e gli enti (commerciali e non commerciali), il 100% dell’ammontare indicato nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2015 (salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo).
Metodo previsionale
Con il presente metodo, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno in corso (nel caso di specie, 2015), tenendo conto del valore della produzione netta che presumibilmente sarà conseguito nell’anno.
In particolare, di tale imposta occorre assumere il 100%.

2.3.4 Obbligo di ricalcolo dell’acconto
Anche quest’anno, in caso di adozione del così detto metodo “storico”, specifiche disposizioni di legge prevedono alcuni obblighi di rideterminazione delle imposte 2014 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2015.
Quest’anno, le disposizioni rilevanti ai fini del ricalcolo degli acconti sono le seguenti:
• la proroga “a regime” della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante;
• il regime fiscale agevolato per i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto;
• la proroga al 2014 delle detrazioni per carichi di famiglia in capo ai soggetti non residenti ;
• la proroga “a regime” della parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente dei frontalieri;
• esclusione del reddito imponibile dei fabbricati locati oggetto di sospensione degli sfratti;
• rivalutazione del reddito dominicale e agrario per il 2015;
• irrilevanza parziale delle ritenute subite su determinate obbligazioni.

3 AUTORIDUZIONE DEGLI ACCONTI (C.D. “METODO PREVISIONALE”)
Gli acconti d’imposta, costituendo una riscossione anticipata dei tributi relativi al periodo d’imposta in corso, possono essere oggetto di riduzione da parte del contribuente che, ad esempio:
• prevede per il 2015 un reddito inferiore a quello dichiarato per il 2014;
• sostiene nel 2015 maggiori oneri deducibili o detraibili;
• prevede per il 2015 una minor base imponibile;
• ha diritto nel 2015 a maggiori detrazioni o crediti d’imposta.

Il contribuente, quindi, può ridurre, anche fino ad annullare, il versamento degli acconti per il periodo d’imposta 2015, sulla base del c.d. “metodo previsionale”, invece di utilizzare il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto), c.d. “metodo storico”.
In tal caso, però, l’acconto deve comunque essere pari almeno al:
• 100% dell’IRPEF e dell’imposta sostitutiva per i “nuovi” contribuenti minimi, ovvero al 95% della “cedolare secca” sulle locazioni, relative ai redditi del 2015, da dichiarare nel 2016, per le persone fisiche;
• 100% dell’IRES relativa ai redditi del 2015, da dichiarare nel 2016, per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali;
• 100% dell’IRAP relativa al 2015, da dichiarare nel 2016, per le persone fisiche e le società di persone;
• 100% dell’IRAP relativa al 2015, da dichiarare nel 2016, per le società di capitali e gli enti (commerciali e non).
Pertanto, nell’ambito del metodo “previsionale”, per evitare l’applicazione delle previste sanzioni, non è sufficiente tenere conto delle disposizioni che comportano un vantaggio per il contribuente, in quanto tali novità possono essere “controbilanciate” (in tutto o in parte) da modifiche “peggiorative” che rilevano ai fini della determinazione dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2015.

3.1 MAGGIORI NOVITA’ IRPEF APPLICABILI NEL PERIODO D’IMPOSTA 2015
• Detrazione IRPEF del 36-50% delle spese per interventi di recupero edilizio;
• Detrazione IRPEF del 36-50% per l’acquisto di immobili oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia;
• Detrazioni IRPEF/IRES del 55-65% per gli interventi di riqualificazione energetica;
• Detrazione IRPEF/IRES del 65% per determinati interventi antisismici;
• Detrazione IRPEF del 50% per l’arredamento di immobili oggetto di lavori edilizi;
• Deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione di immobili residenziali destinati alla locazione;
• Detrazione IRPEF del 19% – 25% delle somme investite in start up innovative;
• Detrazione IRPEF/IRES per erogazioni liberali a partiti politici;
• Detrazione IRPEF per erogazioni liberali a ONLUS e iniziative umanitarie;
• Incremento della quota non soggetta a tassazione dei buoni pasto elettronici;
• Modifiche alla detrazione IRPEF per le spese di frequenza scolastica.

3.2 MAGGIORI NOVITA’ IRES APPLICABILI NEL PERIODO D’IMPOSA 2015
• Costi Black List – introduzione di una presunzione di deducibilità;
• Modifica alla disciplina delle perdite fiscali e svalutazione crediti;
• Potenziamento dell’ACE per tutti i beneficiari.

3.3 MAGGIORI NOVITA’ IRAP APPLICABILI NEL PERIODO D’IMPOSTA 2015
• Deducibilità integrale dei costi dei dipendente a tempo indeterminato.

4 OPERAZIONI STRAORDINARIE
Di seguito si riepilogano le modalità di versamento degli acconti in caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti).

4.1 FUSIONI E SCISSIONI
L’art. 4 co. 1 del DL 11.3.97 n. 50, conv. L. 9.5.97 n. 122, ha previsto che “nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni mede- sime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies (ora 2506-quater, ndr), primo comma, primo periodo del codice civile; successivamente a tale data i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione”.
Il co. 1-bis del medesimo art. 4 stabilisce che le suddette disposizioni si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono le c.d. “società di comodo” ai sensi dell’art. 30 della L. 23.12.94 n. 724.

4.1.1 Chiarimenti del Ministero delle Finanze
La C.M. 12.11.98 n. 263/E, in merito ad un’operazione di fusione che produce effetti retroattivi rispetto al periodo d’imposta nel quale interviene, precisa che:
• la società fusa, incorporata o scissa è tenuta, in via di principio, ad effettuare i versamenti in acconto i cui termini di scadenza sono anteriori alla data di perfezionamento dell’operazione ai sensi del codice civile, anche se si tratta di un periodo d’imposta destinato, per effetto della retro- datazione, a venire meno;
• i versamenti possono essere scomputati dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione ovvero dai soggetti beneficiari della scissione in sede di versamento a saldo dell’imposta relativa al periodo in cui avviene l’operazione.
Se il termine di versamento degli acconti scade successivamente alla data di perfezionamento dell’operazione, la C.M. 263/98 chiarisce che:
• la società incorporante o risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione è tenuta al versamento;
• nel calcolo dell’acconto si dovrà tenere “conto anche dell’imposta liquidata dalle società incorporate o fuse o dalla società scissa nella dichiarazione di tali soggetti riferita al periodo d’imposta antecedente a quello in cui interviene la fusione o la scissione”.
Nella C.M. 263/98 si evidenzia, inoltre, che l’ammontare dell’acconto può comunque essere calcolato sulla base del minor reddito previsto (c.d. metodo “previsionale”):
• da parte della società fusa, incorporata o scissa, per i versamenti da effettuare prima della data di efficacia dell’operazione;
• da parte della società risultante, incorporante o beneficiaria, per i versamenti da effettuare successivamente alla data di efficacia dell’operazione.

4.2 CONFERIMENTI
In caso di conferimenti, il calcolo degli acconti seguirà la disciplina generale, non operando alcuna trasposizione soggettiva e non essendo previste regole specifiche. Non si pongono, in altri termini, questioni di assunzione, da parte di uno dei soggetti, di obblighi tributariamente riferibili all’altro, ragione per cui, anche ai fini del versamento degli acconti, i due soggetti continuano ad essere trattati autonomamente.
4.2.1 Conferente
Quanto alla conferente, si segnala che, per effetto dello scorporo dell’azienda (o del ramo aziendale), è probabile che si verifichi un ridimensionamento dell’attività produttiva, con il conseguimento di un minor reddito rispetto al periodo d’imposta precedente. Pertanto, per tale soggetto, potrà risultare conveniente la determinazione degli acconti con il metodo “previsionale”, anziché con quello “storico”.
4.2.2 Conferitaria
La conferitaria:
• se soggetto neocostituito non sarà tenuta ad alcun versamento a titolo di acconto;
• se soggetto già esistente calcolerà gli acconti secondo le regole generali, quindi con il metodo “storico” o con quello “previsionale”.

4.3 LIQUIDAZIONE
Qualora nel periodo di competenza degli acconti intervenga la messa in liquidazione della società o ente, il liquidatore non è tenuto al versamento dell’acconto, salvo nel caso di esercizio provvisorio.
Peraltro, l’avvio della procedura di liquidazione in corso d’anno determina la suddivisione dell’esercizio in due distinti periodi d’imposta. Con riferimento all’ultimo periodo “ordinario” (vale a dire, quello compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione), si pone il problema delle modalità e dei termini di versamento degli acconti, atteso che si è in presenza di un periodo d’imposta di durata inferiore a 12 mesi.

4.3.1 Nozione di esercizio provvisorio
Con la sentenza 29.9.2007 n. 133, la Commissione tributaria provinciale di Frosinone ha chiarito che, per esercizio provvisorio, deve intendersi quello previsto dall’art. 104 del RD 267/42 (c.d. “legge fallimentare”), disposto dal Tribunale competente dopo la dichiarazione di fallimento.
Così, in assenza di fallimento, il motivo predominante per cui l’obbligo di versamento dell’acconto può non sussistere deve ricercarsi nel fatto che, nell’anno in cui viene deliberata la liquidazione ordinaria, essendo l’esercizio diviso in due parti ed essendo per ciascun periodo prevista la presentazione di un’autonoma dichiarazione dei redditi, gli acconti potrebbero non essere attribuiti ad alcuna delle due.

5 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI
Per il versamento degli acconti occorre utilizzare il modello F24, con il quale è possibile compensarli con eventuali crediti di imposte o contributi risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce contributive periodiche, ovvero derivanti da agevolazioni fiscali. I titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare tale versamento esclusivamente con modalità telematiche.
Tutti i contribuenti (titolari e non titolari di partita IVA) devono poi tenere presenti gli ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei suddetti modelli F24, previsti dall’art. 11 co. 2 del DL 66/2014 di cui abbiamo trattato nella nostra circolare n. 34 del 10/9/2014.
In pratica, a decorrere dai modelli presentati dall’1.10.2014, sono stati estesi gli obblighi di presentazione telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entra te, dalle banche, dalle Poste o dagli Agenti della Riscossione, soprattutto nei confronti dei contribuenti non titolari di partita IVA, in relazione ai modelli F24
• a saldo zero;
• con saldo a debito, ma con compensazioni;
• con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni.

5.1 MODALITÀ DI VERSAMENTO
Come detto, per il versamento degli acconti tutti i contribuenti (anche non titolari di partita IVA) devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.

5.1.1 Titolari di partita IVA
A partire dall’1.1.2007, tutti i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati.

5.1.2 Soggetti non titolari di partita IVA
Tenuto conto dei nuovi limiti previsti dall’art. 11 co. 2 del DL 66/2014, i soggetti non titolari di partita IVA mantengono la facoltà di effettuare i versamenti con il modello F24 cartaceo presso banche, uffici postali o Agenti della Riscossione, in alternativa alla facoltà di avvalersi delle modalità telematiche, qualora debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.

5.1.3 Nuovi limiti alla presentazione dei modelli F24
Per tutti i soggetti (titolari e non titolari di partita IVA) rilevano altresì i nuovi limiti previsti dall’art. 11 co. 2 del DL 66/2014, applicabili dall’1.10.2014, riguardanti i modelli F24:
• a saldo zero;
• contenenti compensazioni;
• con saldo superiore a 1.000,00 euro
Si rinvia alla nostra circolare n. 34 del 10/9/2014 per i relativi dettagli.

5.1.4 Codici tributo
Di seguito, in forma tabellare, si riepilogano i codici tributo e le causali contributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento della seconda o dell’unica rata di acconto per il 2015.

5.2 RATEIZZAZIONE – ESCLUSIONE
Non sono rateizzabili le somme relative agli acconti che devono essere versati:
• nel mese di novembre;
• ovvero nell’undicesimo mese dell’esercizio, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

6 SANZIONI PER OMESSO, INSUFFICIENTE O RITARDATO VERSAMENTO DI ACCONTI
La disciplina delle sanzioni amministrative per l’omesso, insufficiente o ritardato pagamento degli acconti d’imposta è contenuta nei D.lgs. 18.12.97 n. 471 e n. 472.
In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP, si applicano:
• la sanzione amministrativa del 30% dell’importo non versato o versato in ritardo, salve le riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni;
• l’interesse pari al:
– – 3,5%, in caso di pagamento in seguito alla notifica del c.d. “avviso bonario” (artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97);
– 4%, per i ruoli resi esecutivi dall’1.10.2009, se gli importi non pagati vengono iscritti a ruolo (art. 20 del DPR 602/73).

6.1.1 Sanzioni ridotte per ravvedimento operoso
Qualora il versamento degli acconti sia effettuato oltre la scadenza e si osservi la speciale procedura del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97, modificato dalla L. 190/2014), la sanzione può essere ridotta nella seguente misura:
• 3% (1/10 del 30%), se il tardivo versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (quindi, entro il 30.12.2015 per l’acconto scadente il 30.11.2015), salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni;
• 3,33% (1/9 del 30%), se il tardivo versamento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza;
• 3,75% (1/8 del 30%) se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione;
• 4,29% (1/7 del 30%) se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
• 5% (1/6 del 30%) se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, sono dovuti anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale (attualmente pari allo 0,5% annuo) con maturazione giorno per giorno.

6.1.2 Sanzioni ridotte per ritardi fino a 14 giorni e ravvedimento “sprint”
L’art. 23 co. 31 del DL 98/2011 ha modificato l’art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97. Per effetto di tale modifica, in caso di tardivo versamento con ritardo non superiore ai quindici giorni, le sanzioni sono ridotte ad un importo pari ad 1/15 per giorno di ritardo. Questo beneficio si cumula con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso.
Quindi, se il pagamento delle somme relative ai versamenti derivanti dalle imposte risultanti dalla dichiarazione avviene, per ipotesi, con un solo giorno di ritardo, il contribuente può beneficiare, cumulativamente, delle riduzioni delle sanzioni previste dall’art. 13 co. 1 del D.lgs. 471/97 e dal ravvedimento operoso.
Non a caso, il beneficio introdotto dall’art. 13 del D.lgs. 471/97 è indipendente dal ravvedimento operoso.
In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:
• le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, del 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo;
• se entro i suddetti trenta giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo, diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30% / 10) e del 2,8% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30% / 10).

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