CircolariCIRCOLARE N. 39 DEL 18/11/2015 – SALDO IMU E TASI

18 Novembre 2015

Entro il 16.12.2015 devono essere versati i saldi dell’IMU e della TASI per l’anno 2015.
Considerato che il versamento della prima rata di IMU e TASI per l’anno 2015, scaduta il 16.6.2015, è stato eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2014, eventuali variazioni deliberate dai Comuni per l’anno in corso hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata. In altre parole, in molti casi, in sede di versamento del saldo IMU e TASI 2015, sarà necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto e pagare il conguaglio per l’anno 2015, sulla base delle delibere che i Comuni hanno pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28.10.2015.
Vi ricordiamo che:
– a decorrere dal 2014 l’IMU non è più dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari di “lusso” censite nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
– di contro a partire dall’ 1.1.2014, il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), la cui base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, si applica a tutti i fabbricati posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU;
– i Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
– a decorrere dall’anno 2015 l’esenzione IMU si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, indipendentemente dal soggetto che li possiede, e a quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani;
– a decorrere dall’anno 2014 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la destinazione di beni in vendita e non siano in ogni caso locati;
– i fabbricati ubicati nei comuni emiliani, lombardi e veneti colpiti dal sisma del 20 e del 29.05.2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, sono esenti da IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 30.06.2016.

Al riguardo siamo a richiederVi, come di consueto, di provvedere a trasmetterci quanto prima, anche via fax, copia della documentazione necessaria per aggiornare i dati del nostro archivio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: rogiti di acquisto, date di vendita, comunicazioni di attribuzione di rendite catastali, dichiarazioni di inagibilità/inabitabilità, condizione di fabbricato di interesse storico o artistico, modifiche residenze anagrafiche, concessione di comodato d’uso a parenti, modifiche di valore delle aree edificabili, accatastamenti etc.).
In caso di mancata comunicazione scritta entro il giorno 27 novembre 2015, procederemo alla predisposizione dei modelli di versamento sulla base dei dati già in nostro possesso.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

(scarica la circolare completa in .pdf)

                    

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