Il DLgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato delle società di capitali e degli altri soggetti che adottano la medesima disciplina.
La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l’obiettivo di migliorare la portata informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi e, quindi, del carico normativo che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.
Il DLgs. 139/2015 integra e modifica, tra l’altro, il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute alle disposizioni della direttiva, ed è destinato a determinare numerosi e rilevanti impatti ai fini della redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali, a decorrere dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall’1.1.2016.
Anche se le modifiche introdotte si applicheranno ai bilanci in chiusura al 31 dicembre 2016, Vi suggeriamo di porre particolare attenzione alle valutazioni di alcune poste di bilancio da effettuare in sede di chiusura del bilancio 2015 e che potrebbero comportare impatti significativi nell’esercizio successivo alla luce delle novità introdotte. A tal proposito Vi segnaliamo:
– Costi di ricerca e pubblicità: le novità comportano l’eliminazione della possibilità di capitalizzare le spese di pubblicità e di ricerca che dal 2016 dovranno essere iscritti nel conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. In attesa di ulteriori chiarimenti normativi sulla possibilità di portare a termine gli ammortamenti sulle capitalizzazioni precedenti, si suggerisce di valutare in modo prospettico la capitalizzazione al termine del 2015.
– Costi di sviluppo: in linea con la normativa internazionale potranno essere capitalizzati solo i costi di sviluppo, e non più quelli di ricerca. Al fine di non dover operare delle svalutazioni nel 2016 si suggerisce di valutare i requisiti richiesti per la capitalizzazione già a partire dal 2015.
– Strumenti derivati: viene introdotta una disciplina civilistica per la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura ispirata alla prassi internazionale, che prevede la rilevazione dei diritti contrattuali e delle obbligazioni relativi agli strumenti derivati nello Stato patrimoniale, rispettivamente come attività e passività, con effetti anche sul conto economico.
Di seguito si riportano le principali novità introdotte dalla normativa in esame.
1 PREMESSA
Il DLgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato delle società di capitali e degli altri soggetti che adottano la medesima disciplina.
La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l’obiettivo di migliorare la portata informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi e, quindi, del carico normativo che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.
Il DLgs. 139/2015 integra e modifica, tra l’altro, il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute alle disposizioni della direttiva, ed è destinato a determinare numerosi e rilevanti impatti ai fini della redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali, a decorrere dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall’1.1.2016.
Di seguito si fornisce un riepilogo delle principali novità introdotte dal DLgs. 139/2015 in materia di bilancio d’esercizio, avuto riguardo:
• ai documenti che compongono il bilancio;
• ai principi di redazione del bilancio;
• al contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico;
• ai criteri di valutazione;
• al contenuto della Nota integrativa;
• al bilancio delle imprese di dimensioni minori;
• alla Relazione di revisione.
2 DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO
Il DLgs. 139/2015 stabilisce che il bilancio d’esercizio è costituito, oltre che dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, anche dal Rendiconto finanziario.
La redazione di tale ultimo documento, finora soltanto raccomandato dai principi contabili nazionali, diviene, quindi, obbligatoria per tutte le imprese di maggiori dimensioni, in considerazione della sua rilevanza informativa.
2.1 CONTENUTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO
Ai sensi del nuovo art. 2425-ter c.c. (inserito dal DLgs. 139/2015), dal Rendiconto risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente:
• l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio;
• i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.
I flussi oggetto di rappresentazione sono, quindi, i flussi di disponibilità liquide e tali flussi sono distinti a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento.
2.2 SOGGETTI ESONERATI DALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO
Sono esonerati dalla redazione del Rendiconto finanziario:
• le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.;
• le c.d. micro imprese, cioè le società che non superano i limiti di cui al nuovo art. 2435-ter c.c. (si veda il successivo § 7.2).
3 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
3.1 PRINCIPIO DI RILEVANZA
Il DLgs. 139/2015 stabilisce che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.
Viene, quindi, dato riconoscimento normativo al principio di rilevanza, che, nonostante trovasse riscon¬tro in alcune norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio, è stato finora individuato espressamente, tra i postulati del bilancio d’esercizio, soltanto dai principi contabili nazionali.
3.1.1 Effetti sugli obblighi di tenuta delle scritture contabili
Il DLgs. 139/2015 ribadisce che il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità.
3.1.2 Informativa in Nota integrativa
Il DLgs. 139/2015 richiede di illustrare in Nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione alla presente disposizione.
Per contro, l’introduzione del principio generale di rilevanza ha comportato l’eliminazione, in quanto ridondanti, dei riferimenti a tale principio contenuti in specifiche regole di informativa del codice civile. Tali riferimenti risultano, infatti, già ricompresi nell’ambito del principio più generale.
3.2 PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
Il DLgs. 139/2015 modifica l’art. 2423-bis c.c., eliminando la disposizione in base alla quale la valutazione delle voci deve essere fatta “tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato” e stabilendo che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.
Viene, quindi, conferita chiarezza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il quale implica che gli eventi e i fatti di gestione siano rilevati sulla base della loro sostanza economica, cioè l’essenza, la vera natura, e non sulla base degli aspetti meramente formali.
Leasing
L’introduzione piena, nel nostro ordinamento, del principio di prevalenza della sostanza sulla forma porterebbe a contabilizzare le operazioni di leasing secondo il c.d. metodo finanziario.
Per contro, il DLgs. 139/2015 non ha apportato modifiche all’art. 2427 co. 1 n. 22 c.c. (che individua l’informativa da riportare in Nota integrativa con riferimento ai contratti di locazione finanziaria), circostanza che presuppone l’adozione del c.d. metodo patrimoniale.
Il legislatore ha, infatti, preferito mantenere l’attuale impianto normativo, in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo. Lo IASB, infatti, sta lavorando ad un nuovo principio contabile sul leasing, che dovrebbe essere pubblicato entro la fine del 2015.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni civilistiche e ai principi contabili nazionali, rimane, quindi, invariato l’attuale trattamento contabile delle operazioni di locazione finanziaria, basato sulla forma giuridica del contratto.
4 CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO
4.1 IMPRESE SORELLE
Vengono modificati gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico, introducendo specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle).
In particolare:
• sono inserite nuove voci tra le immobilizzazioni finanziarie e nell’attivo circolante dedicate alle partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti e ai crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
• nel passivo di Stato patrimoniale, è inserita una nuova voce dedicata ai debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
• tra i proventi e gli oneri finanziari del Conto economico, è richiesta la separata indicazione dei proventi da imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
4.2 CONTI D’ORDINE
Il DLgs. 139/2015 elimina la disposizione che richiede di indicare in calce allo Stato patrimoniale, tra i conti d’ordine, le garanzie prestate, gli impegni assunti e i beni di terzi presso l’impresa.
Informativa in Nota integrativa
Per contro, viene stabilito che l’informativa su impegni, garanzie e passività potenziali deve essere fornita nella Nota integrativa.
4.3 COMPONENTI DI REDDITO DI NATURA STRAORDINARIA
Il DLgs. 139/2015 elimina le voci E.20 ed E.21 del Conto economico, dedicate ai proventi e agli oneri straordinari.
Informativa in Nota integrativa
Viene, quindi, eliminata la disposizione che richiede di indicare in Nota integrativa “la composizione delle voci: «proventi straordinari» e: «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile”.
In sua sostituzione, si richiede che siano fornite informazioni circa “l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.
5 CRITERI DI VALUTAZIONE
5.1 AZIONI PROPRIE
Viene modificato l’attuale trattamento contabile delle azioni proprie, per effetto del quale:
• le azioni proprie sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale, tra le partecipazioni (voci B.III.4 oppure C.III.5, avuto riguardo alla destinazione ad esse attribuita dall’organo amministrativo);
• al momento dell’acquisto delle azioni proprie, va costituita una riserva di patrimonio netto di pari ammontare, da indicare alla voce “A.VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio”.
Il DLgs. 139/2015, allineando il trattamento contabile della fattispecie alla prassi internazionale, invece:
• non consente l’iscrizione nell’attivo di Stato patrimoniale delle azioni proprie;
• stabilisce che “l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”.
Si prevede, quindi, che le azioni proprie siano rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto.
Modifiche agli schemi di bilancio
Per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina, è stato modificato lo schema di Stato patrimoniale:
• eliminando le specifiche voci nell’attivo dello Stato patrimoniale destinate ad accogliere le azioni proprie (B.III.4 e C.III.5);
• eliminando la voce A.VI ed inserendo la voce “A.X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.
5.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Viene introdotta una disciplina civilistica per la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura ispirata alla prassi internazionale, che, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, prevede la rilevazione dei diritti contrattuali e delle obbligazioni relativi agli strumenti derivati nello Stato patrimoniale, rispettivamente come attività e passività.
Le disposizioni in esame meritano particolare attenzione, in quanto, da un lato, introducono nel nostro ordinamento tecniche di misurazione complesse, che richiedono competenze specialistiche, e, dall’altro lato, potrebbero avere effetti rilevanti sulla situazione patrimoniale e sul risultato economico delle imprese interessate.
5.2.1 Rilevazione iniziale
Il DLgs. 139/2015 prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti finanziari derivati al fair value.
Tale obbligo è esteso anche ai derivati incorporati in altri titoli.
5.2.2 Valutazioni successive
Il DLgs. 139/2015 stabilisce che le variazioni del fair value dei derivati sono imputate:
• al Conto economico;
• oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata (c.d. cash flow hedge), direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.
Tale riserva è imputata al Conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura.
Il DLgs. 139/2015 stabilisce, inoltre, che “gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito (c.d. fair value hedge, ndr) sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura”.
Per quanto detto, nel caso di strumenti derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi, la norma prevede un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al fair value di elementi presenti nel bilancio oppure a flussi finanziari od operazioni di futura manifestazione.
Infatti, ferma restando la valutazione al fair value del derivato:
• nel primo caso, la norma richiede di valutare l’elemento oggetto di copertura evidenziando (a Conto economico, ndr) le variazioni di valore relative al rischio coperto;
• nel secondo caso, in assenza di elementi da valutare in bilancio, in quanto la copertura si riferisce a fenomeni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al fair value sono rilevati in una voce del patrimonio netto.
In tale fattispecie, una volta manifestatisi gli effetti dell’operazione a cui si è inteso dare copertura, gli utili o le perdite maturati sullo strumento derivato sono rilevati nel Conto economico, così da sterilizzare le oscillazioni di valore sull’elemento oggetto di copertura.
5.2.3 Regime di disponibilità
Il DLgs. 139/2015 stabilisce che “non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura” (c.d. derivati speculativi).
Pertanto, nel caso di strumenti finanziari non inquadrati in operazioni di copertura, gli eventuali utili derivanti dalla valutazione al fair value sono accantonati in una riserva non distribuibile; tale obbligo non sussiste, invece, nel caso di utili derivanti dalla valutazione di strumenti derivati di copertura, a condizione che la copertura si riferisca ad elementi presenti nel bilancio e valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura (fair value hedge).
Il DLgs. 139/2015 stabilisce, inoltre, che le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata (cash flow hedge) non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412 (recante “limiti all’emissione” di obbligazioni), 2433 (distribuzione degli utili ai soci), 2442 (passaggio di riserve a capitale), 2446 (riduzione del capitale per perdite) e 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) del codice civile e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.
Le riserve in esame non trovano, infatti, corrispondenza in bilancio con utili o perdite di segno opposto fino a che non si manifestano i flussi o le operazioni coperti.
5.2.4 Modifiche agli schemi di bilancio
Per recepire gli effetti derivanti dalla nuova disciplina degli strumenti derivati, sono stati modificati gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico, con l’inserimento:
• nell’attivo di Stato patrimoniale, di specifiche voci tra le immobilizzazioni finanziarie e nell’attivo circolante, destinate ad accogliere gli strumenti finanziari derivati attivi (B.III.4 e C.III.5);
• nel patrimonio netto, della voce “A.VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”;
• nel passivo di Stato patrimoniale, di una specifica voce tra i fondi per rischi e oneri, destinata ad accogliere gli strumenti finanziari derivati passivi (B.3);
• nel Conto economico, di specifiche voci destinate ad accogliere le rivalutazioni e le svalutazioni di strumenti finanziari derivati (D.18.d e D.19.d).
5.2.5 Definizioni
Il DLgs. 139/2015 rinvia, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato” e di “fair value”, ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.
Ai fini che qui interessano, rilevano, quindi, lo IAS 32 e lo IAS 39.
Peraltro, secondo il decreto, “si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura”.
5.2.6 Informativa in Nota integrativa
A fronte della modifica normativa in esame, il DLgs. 139/2015 integra l’informativa da fornire in Nota integrativa sugli strumenti finanziari derivati.
5.2.7 Soggetti esonerati
Le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura non sono applicabili, per espressa disposizione normativa, alle c.d. micro imprese (cioè le società che non superano i limiti di cui al nuovo art. 2435-ter c.c.), mentre non sono previste esenzioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
5.3 CREDITI, DEBITI E TITOLI – CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO
Viene introdotto il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli.
In particolare, il DLgs. 139/2015 stabilisce che “le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio (anziché al costo, ndr) con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”, cioè soltanto nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano.
Il decreto stabilisce, inoltre, che “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.
La tecnica del costo ammortizzato (tipica dei bilanci IAS/IFRS) permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione, e non sulla base di quello nominale.
Peraltro, con specifico riferimento ai crediti e ai debiti, la norma impone che la valutazione sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciò implica la necessità di “attualizzare” i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato).
Tale obbligo non è stato esteso alla valutazione dei titoli, nel presupposto che gli stessi, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, producano – di norma – interessi in linea con quelli di mercato.
5.3.1 Definizione di costo ammortizzato
Il DLgs. 139/2015 rinvia, per la definizione di “costo ammortizzato”, ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.
Rileva, quindi, lo IAS 39 (§ 9), secondo cui “il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.
Peraltro, “il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria”.
5.3.2 Disaggi e aggi su prestiti
Il metodo del costo ammortizzato deve essere applicato anche per la valutazione dei disaggi e degli aggi su prestiti, attualmente rilevati tra i ratei e risconti.
Per coerenza, sono stati eliminati i riferimenti ai disaggi e agli aggi di emissione, rispettivamente, dalle voci D ed E dello Stato patrimoniale.
5.3.3 Soggetti esonerati dall’adozione del metodo del costo ammortizzato
Il legislatore ha esonerato le società che redigono il bilancio in forma abbreviata dall’obbligo di adottare il metodo del costo ammortizzato, considerate le difficoltà applicative che potrebbero derivarne. Tali imprese potranno, quindi, continuare ad applicare la metodologia attualmente vigente, che prevede l’iscrizione dei titoli al costo di acquisto, dei crediti al valore di presumibile realizzo e dei debiti al valore nominale.
Quanto detto implica che sono esonerate dall’adozione del metodo in esame anche le c.d. micro imprese, cioè le società che non superano i limiti di cui al nuovo art. 2435-ter c.c.
5.4 COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ
Il DLgs. 139/2015 modifica la disciplina dei costi di ricerca e pubblicità, in linea con la prassi internazionale.
In particolare, vengono eliminati i costi di ricerca e di pubblicità (attualmente iscrivibili, alle condizioni previste dal documento OIC 24, nella voce B.I.2 dell’attivo di Stato patrimoniale) dagli oneri pluriennali capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali.
I costi in esame costituiranno, quindi, costi di periodo e dovranno essere rilevati a Conto economico nell’esercizio del loro sostenimento.
Coerentemente, è stato eliminato il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità:
• nella norma che disciplina attualmente le condizioni per la capitalizzazione e i criteri di ammortamento degli oneri pluriennali (art. 2426 co. 1 n. 5 c.c.);
• nella disposizione che richiede di indicare in Nota integrativa la composizione degli oneri pluriennali, nonché le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento (art. 2427 co. 1 n. 3 c.c.).
5.5 COSTI DI SVILUPPO
Il DLgs. 139/2015 modifica la disciplina dei costi di sviluppo, con particolare riferimento al periodo di ammortamento.
Per effetto delle modifiche in esame, i costi di sviluppo non devono più essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni (come prevede la norma attualmente in vigore), bensì devono essere ammortizzati in funzione della loro vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui la vita utile non possa essere stimata attendibilmente, i costi di sviluppo sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Detto ciò, anche a seguito della modifica in esame, resta fermo che “i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale”.
Inoltre, “fino a che l’ammortamento dei costi … di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati”.
5.6 AVVIAMENTO
Il DLgs. 139/2015 modifica la disciplina dell’avviamento, con particolare riferimento al periodo di ammortamento.
Secondo la disciplina attualmente in vigore, l’avviamento “deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa”.
A tal riguardo, il documento OIC 24 (§ 92) stabilisce che l’avviamento può essere ammortizzato in un periodo di durata superiore, “che comunque non deve superare i venti anni, qualora sia ragionevole supporre … che la vita utile dell’avviamento sia senz’altro superiore ai cinque anni. Le condizioni che possono giustificare l’adozione di un periodo superiore ai cinque anni per l’ammortamento dell’avviamento debbono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia dell’impresa cui l’avviamento si riferisce (ad esempio, imprese la cui attività necessita di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime, ovvero imprese i cui cicli operativi siano di lungo periodo, come anche imprese operanti in settori in cui non si prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi e che – quindi – si assuma possano conservare per lungo tempo le posizioni di vantaggio da esse acquisite sul mercato)”.
Per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs. 139/2015, l’avviamento non deve più essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni, bensì deve essere ammortizzato in funzione della sua vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui la vita utile non possa essere stimata attendibilmente, l’avviamento è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.
Inoltre, “nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento”.
Detto ciò, anche a seguito della modifica in esame, resta fermo che “l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto”.
Ripristini di valore
Recependo una prassi contabile consolidata (documento OIC 9, § 25), il DLgs. 139/2015 stabilisce che la disposizione, per effetto della quale – qualora vengano meno i motivi di una precedente svalutazione di una immobilizzazione – il valore originario deve essere ripristinato, non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento.
6 CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA
6.1 ORDINE DELL’INFORMATIVA
Il DLgs. 139/2015 stabilisce che “le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico”.
La disposizione riproduce quanto già previsto dal documento OIC 12 (§ 136).
6.2 RAPPORTI CON AMMINISTRATORI E SINDACI
Il DLgs. 139/2015 integra l’informativa relativa ai rapporti economici che possono intercorrere tra società e amministratori e sindaci, stabilendo che la Nota integrativa deve indicare:
• oltre all’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria (così come previsto dalla norma attualmente un vigore);
• anche l’ammontare “delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci”;
• “il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria”.
Rimane ferma la disciplina dell’art. 2399 c.c., che vieta i rapporti patrimoniali che possano compromettere l’indipendenza dei sindaci.
6.3 INFORMATIVA SUI FATTI AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Il DLgs. 139/2015 stabilisce che l’informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che deve essere attualmente fornita nella Relazione sulla gestione, debba essere inserita nell’ambito della Nota integrativa.
Le informazioni da indicare riguardano “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
6.4 INFORMATIVA SULLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI O LA COPERTURA DELLE PERDITE
Il DLgs. 139/2015 richiede di indicare in Nota integrativa nuove informazioni riguardanti “la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite”.
7 BILANCIO DELLE IMPRESE DI DIMENSIONI MINORI
7.1 BILANCIO ABBREVIATO
Viene modificata la disciplina del bilancio abbreviato contenuta nell’art. 2435-bis c.c.
7.1.1 Stato patrimoniale
Il DLgs. 139/2015 elimina la previsione secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad esporre nello Stato patrimoniale l’importo lordo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, l’importo del fondo rettificativo (per ammortamenti e svalutazioni) e, conseguentemente, l’importo netto.
I soggetti in esame potranno, quindi, indicare nell’attivo dello Stato patrimoniale il solo valore netto delle immobilizzazioni, così come previsto per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria.
7.1.2 Conto economico
Vengono integrati i riferimenti alle voci del Conto economico che possono essere raggruppate, in considerazione dell’inserimento delle nuove voci all’interno del relativo schema. In particolare, viene stabilito che le voci dedicate alle rivalutazioni e alle svalutazioni di strumenti finanziari derivati (D.18.d e D.19.d) possono essere raggruppate, rispettivamente, con le altre voci dedicate alle rivalutazioni e alle svalutazioni di attività finanziarie.
7.1.3 Rendiconto finanziario
Il DLgs. 139/2015 stabilisce che “le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario”.
7.1.4 Nota integrativa
Vengono modificati gli obblighi di informativa in Nota integrativa previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
In linea generale, si evidenzia che, mentre la norma attualmente in vigore individua le informazioni che possono essere omesse nella Nota integrativa dei bilanci redatti in forma abbreviata, la nuova formulazione individua le informazioni che devono essere fornite.
Avuto riguardo alla sostanza dell’informativa, in alcuni casi sono previste semplificazioni rispetto agli obblighi attualmente in vigore. Per contro, sotto altri profili, sono stati introdotti ulteriori obblighi di informativa.
Nella seguente tabella si fornisce un riepilogo delle indicazioni da inserire nella Nota integrativa dei bilanci abbreviati per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 139/2015.
7.1.5 Criteri di valutazione
Il DLgs. 139/2015 stabilisce che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Le società in esame non sono, quindi, obbligate a valutare le poste di bilancio in¬dicate secondo il criterio del costo ammortizzato.
Non sono previste, invece, esenzioni, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, con riferimento alle disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura.
8 RELAZIONE DI REVISIONE
Il DLgs. 139/2015 amplia la nozione ed il contenuto del giudizio di coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio, che deve essere fornito dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti all’interno della Relazione di revisione.
Secondo la disposizione attualmente in vigore, la Relazione di revisione comprende, tra l’altro, “un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio”.
Il DLgs. 139/2015 stabilisce che il revisore deve esprimersi anche sulla conformità della Relazione sulla gestione alle norme di legge.
Il giudizio deve contenere, inoltre, “una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione”.
Qualora siano identificati errori significativi, il revisore deve fornire “indicazioni sulla natura di tali errori”.
9 DECORRENZA
Le disposizioni relative alla redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali, contenute nel DLgs. 139/2015, entreranno in vigore dall’1.1.2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.
9.1 DISCIPLINA TRANSITORIA
Il legislatore ha previsto una specifica disciplina transitoria soltanto con riferimento ad alcune delle modifiche previste dal DLgs. 139/2015 ed, in particolare, a quelle che attengono:
• ai criteri di valutazione dell’avviamento;
• al criterio del costo ammortizzato ai fini della valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti.
Nel dettaglio, viene stabilito che le modifiche in esame “possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”.
Per le disposizioni in relazione alle quali non è stata prevista la disciplina transitoria, le novità previste dal DLgs. 139/2015 dovranno, invece, essere applicate a tutte le operazioni in essere all’1.1.2016.
Tale aspetto deve essere considerato sia ai fini dell’adeguamento del piano dei conti e dell’aggiornamento dei sistemi informativi (che dovranno consentire, tra l’altro, anche la rilevazione delle movimentazioni finanziarie), sia in relazione agli effetti che i nuovi criteri di valutazione potrebbero avere sulla situazione patrimoniale ed economica delle imprese interessate.
10 PROFILI FISCALI
Il recepimento della direttiva 2013/34/UE è suscettibile di generare implicazioni non soltanto dal punto di vista civilistico, ai fini della redazione del bilancio d’esercizio, ma anche dal punto di vista fiscale.
A tal riguardo, il DLgs. 139/2015 stabilisce che dall’attuazione del medesimo decreto “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale. Il recepimento della direttiva dovrebbe, dunque, determinare un’invarianza di gettito.
Per contro, il legislatore non ha finora previsto modifiche normative né al TUIR, con riferimento all’IRES, né al DLgs. 446/97, con riferimento all’IRAP.
Stando così le cose, appare auspicabile l’introduzione di disposizioni fiscali specifiche, volte a coordinare la normativa fiscale con le nuove disposizioni civilistiche, analogamente a quanto avvenuto con riferimento ai soggetti IAS adopter.
Qualora, infatti, le disposizioni vigenti non venissero modificate, si genererebbe un doppio binario civilistico-fiscale, in quanto, per determinare il reddito imponibile, occorrerebbe fare riferimento alla precedente normativa civilistica e applicare alle fattispecie reddituali così individuate la disciplina tributaria in vigore, con evidenti implicazioni (e complicazioni) di carattere operativo.
La problematica maggiormente evidente attiene all’IRAP.
Il DLgs. 139/2015 elimina, infatti, all’interno dello schema di Conto economico, le voci relative ai proventi e agli oneri straordinari. Per effetto della modifica normativa in esame, le voci attualmente classificate nell’area straordinaria del Conto economico (finora escluse dalla base imponibile IRAP), rientrerebbero nel calcolo del valore della produzione netta.
Si auspica, quindi, che la disciplina IRAP sia rivista alla luce del nuovo schema di bilancio.
Altra problematica di rilievo attiene alla valutazione degli strumenti finanziari derivati.
Il DLgs. 139/2015, ispirandosi alla prassi contabile internazionale, prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value. Come evidenziato dal CNDCEC (documento 13.7.2015), l’imputazione a patrimonio netto delle variazioni del fair value degli strumenti di copertura determina riflessi fiscali da approfondire e con esiti incerti.
La disciplina fiscale attualmente contenuta nell’art. 112 del TUIR dovrebbe essere evidentemente rivista in considerazione delle nuove disposizioni civilistiche.
Ulteriori problematiche fiscali si determinano in relazione a quelle fattispecie per le quali il DLgs. 139/2015 prevede un criterio di valutazione diverso rispetto a quello finora applicabile. Ci si chiede, infatti, quale sia il trattamento fiscale applicabile agli eventuali componenti di reddito che potrebbero emergere a seguito dell’applicazione del nuovo criterio di valutazione.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.