CircolariCIRCOLARE N. 25 DEL 18/07/2016 CONTRIBUTO AL GARANTE ANTITRUST 2016

18 Luglio 2016
  • Riferimenti normativi

L’art. 5-bis del D.L. 24.1.2012 convertito dalla legge 24.3.2012 n. 27 ha introdotto il comma 7-ter nell’art. 10 della legge 10.10.1990 n. 287 (contenente norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

La norma prevede per le imprese con fatturato superiore a  50.000.000 di euro l’obbligo di versare un contributo sul fatturato stesso.

  • Soggetti obbligati

Sono obbligati al versamento del contributo le società di capitali (comprese le cooperative per azioni o a responsabilità limitata) che hanno conseguito ricavi totali (voce A1 del conto economico) superiori ad Euro 50.000.000.

Il bilancio di riferimento è l’ultimo approvato anteriormente alla delibera di determinazione del contributo da parte dell’Antitrust. Dato che il contributo per il 2016 è stato fissato con delibera del 24.2.2016 n. 25876, il bilancio di riferimento è quello approvato a quest’ultima data e, quindi, di norma il bilancio relativo all’esercizio 2014.

  • Importo del contributo

Il contributo è pari allo 0,06 per mille del fatturato, con un massimo di Euro 300.000.

  • Termine di versamento

Il contributo va versato entro il prossimo 31 Luglio.

  • Modalità di versamento

Il versamento va effettuato presso qualsiasi sportello bancario utilizzando il mod. M.Av. che A.G.C.M. dovrebbe spedire a tutte le società interessate ovvero con bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato a “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato” presso la Banca Popolare di Sondrio, IBAN:  IT83F 05696 03225 0000 70000 X11, specificando nella causa  il codice fiscale della società, la denominazione sociale e l’anno di riferimento (“contributo 2016”). I dati indicati nella causale devono essere separati da una lineetta “-“.

  • Deducibilità fiscale

In mancanza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che il contributo, avendo natura di “tributo”, sia deducibile per cassa a norma dell’art. 99, primo comma del T.U.I.R.

  • Omesso versamento

In caso di omesso versamento non sono previste sanzioni, ma l’Autorità provvederà al recupero coattivo con applicazione di interessi nella misura legale e rimborso delle spese della procedura.

 

 SGB & Partners – Commercialisti

 

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