1 avvisi di accertamento (imposte sui redditi e IVA)
Gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 stabiliscono che gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (quinto se si tratta di dichiarazione omessa).
Pertanto, entro il 31.12.2016 devono essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2011, la cui dichiarazione è stata presentata nel 2012.
2 raddoppio dei termini per violazioni penali
Se vi sono seri indizi circa la commissione di un reato disciplinato dal DLgs. 74/2000, i termini, in relazione all’anno in cui l’illecito è stato commesso, sono raddoppiati, solo se, però, la denuncia penale è stata trasmessa entro il periodo ordinario di decadenza dall’accertamento.
In tale fattispecie, pertanto, l’Amministrazione finanziaria può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
In tali fattispecie, entro il 31.12.2016 devono essere notificati gli accertamenti sull’annualità 2007, la cui dichiarazione è stata presentata nel 2008.
3 REGIME PREMIALE PER CHI E’ SOGGETTO AGLI STUDI DI SETTORE
L’art. 10, comma 9, lett. b) del d.l. 6.12.2011 n. 201 prevede la riduzione di un anno del termine di notifica degli avvisi di accertamento per i contribuenti soggetti all’applicazione degli studi di settore che dichiarino ricavi/compensi almeno pari a quelli derivanti dall’applicazione degli studi stessi e adempiano correttamente a tutti gli obblighi previsti dalla relativa normativa. Detta riduzione opera, tuttavia, solo per determinate categorie di contribuenti, individuate annualmente da apposito provvedimento direttoriale. Per tali soggetti gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. in questi casi, il 31.12.2016 scade il termine ordinario di accertamento per l’anno 2012 la cui dichiarazione è stata presentata nel 2013.
La norma prevede espressamente che, nell’ipotesi di constatazione di elementi penalmente rilevanti, rimane fermo il termine di decadenza ordinario raddoppiato.
4 tabella riepilogativa
Nella seguente tabella vengono riepilogati i termini di decadenza dal potere di accertamento in relazione agli anni 2007-2016
ANNO D’IMPOSTA | ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE | TERMINE ORDINARIO | TERMINE RADDOPPIATO IN PRESENZA DI FATTISPECIE CON RILEVANZA PENALE |
2007 | 2008 | 31.12.2012 | 31.12.2016 |
2008 | 2009 | 31.12.2013 | 31.12.2017 |
2009 | 2010 | 31.12.2014 | 31.12.2018 |
2010 | 2011 | 31.12.2015 | 31.12.2019 |
2011 | 2012 | 31.12.2016 | 31.12.2020 |
2012 | 2013 | 31.12.2017 | 31.12.2021 |
2013 | 2014 | 31.12.2018 | 31.12.2022 |
2014 | 2015 | 31.12.2019 | 31.12.2023 |
2015 | 2016 | 31.12.2020 | 31.12.2024 |
2016 | 2017 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
5 novita’ legge di stabilita’ 2016
L’avviso di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovrà essere notificato, a pena di decadenza:
- entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Viene invece abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.
Le suddette novità operano a partire dai controlli sull’annualità 2016 (modelli unico 2017, iva 2017 e irap 2017), ovvero dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 per i soggetti “non solari”.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.