CircolariCIRCOLARE N. 23 DEL 05/05/2017 MANOVRA CORRETTIVA 2017 – LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI

5 Maggio 2017

Il D.L. 24.4.2017 n. 50 (c.d. Manovra Correttiva) è stato pubblicato nel S.O. n. 20/L alla G.U. 24.4.2017 n. 95 ed è, quindi, entrato in vigore il 24.4.2017.

Le principali novità di carattere fiscale contenute nel decreto si possono così riassumere.

  1. Estensione dello split payment (Art. 1)
  1. A decorrere dall’1.7.2017 lo split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 nei confronti della Pubblica Amministrazione è esteso anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi.
  2. A decorrere dall’1.7.2017 lo split payment è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
  1. società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  2. società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
  3. società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
  4. società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
  5. Entro il 23.5.2017 il MEF emanerà un decreto attuativo delle novità sopra indicate.
  6. Detrazione IVA (Art. 2)
  1. Con la modifica dell’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 il termine per l’esercizio della detrazione IVA sugli acquisti è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).
  1. Ne consegue che le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione vanno registrate sul registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura/bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno.
  2. Visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari (Art. 3)
  1. Il limite oltre il quale per la compensazione dei crediti tributari (IVA, IRES, IRPEF, IRAP ecc.) è necessario il visto di conformità è stato ridotto da Euro 15.000 ad Euro 5.000.
  2. La disposizione decorre dal 24 Aprile 2017 con la conseguenza che tutte le compensazioni che si effettuano a partire da tale data per importi superiori ad Euro 5.000 devono avere il visto di conformità, comprese quelle tra Euro 5.000 ed Euro 15.000 ancorchè risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2016 presentata senza visto in base alla precedente normativa.

Auspichiamo che, in sede di circolare esplicativa, l’Agenzia delle Entrate consenta di utilizzare in compensazione senza visto i crediti tra Euro 5.000 ed Euro 15.000 risultanti dalla dichiarazione IVA relativa al 2016.

  1. In alternativa all’apposizione del visto di conformità, resta ferma la possibilità per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione).
  2. Ampliato l’obbligo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Art. 3)

È soppresso il limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24. Di conseguenza l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato obbligatoriamente utilizzando i predetti servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dal relativo importo e non sarà più possibile effettuarlo tramite servizi di internet banking. Ciò riguarda il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

  1. Novità fiscali per le locazioni brevi (Art. 4)
  1. I redditi derivanti dai contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo (contratti di durata non superiore a 30 giorni) stipulati da persone fisiche “private” a decorrere dall’1.6.2017, sono assoggettati a cedolare secca con l’aliquota del 21% in caso di opzione ancorchè prevedano servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali. La norma si applica ai contratti stipulati dai proprietari direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.
  2. Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.
  3. Gli intermediari immobiliari che, anche tramite la gestione di portali online:
  1. mettono in contatto le persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti conclusi per il loro tramite; all’omessa/incompleta/infedele comunicazione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97). La sanzione è ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta;
  2. incassano i canoni/corrispettivi relativi ai suddetti contratti, devono operare una ritenuta alla fonte del 21%. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca la ritenuta così operata si considera a titolo di acconto.
  3. Le disposizioni attuative delle novità sopra esaminate devono essere emanate dall’Agenzia delle Entrate entro il 22.7.2017.
  4. Rideterminazione base ACE (Art. 7)
  1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio è calcolata con riferimento all’incremento intervenuto rispetto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché rispetto a quello in corso al 31.12.2010.
  2. Per i soggetti IRPEF, oltre all’incremento di patrimonio netto rispetto al 31.12.2015, si dovrà tener conto dell’incremento di patrimonio al 31.12.2015 rispetto quello al 31.12 del quinto esercizio precedente a quello in cui si calcola l’ACE.

Si ricorda che queste disposizioni valgono fino al 2019, in quanto dal 2020 l’ACE si calcola come per le società di capitali.

  1. Gli acconti relativi al 2017 dovranno essere calcolati applicando le nuove regole.
  2. Definizione agevolata delle liti pendenti (Art. 11)

È prevista la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, su istanza del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato.

La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

  1. Modifiche agevolazione “Patent box” (Art. 56)

Per le opzioni esercitate dai soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare dall’1.1.2017 non è più possibile beneficiare dell’agevolazione “Patent box” relativamente ai redditi derivanti dall’utilizzo di marchi d’impresa.

 

Si ricorda che le nuove disposizioni sono contenute in un decreto legge e, quindi, da un lato sono in vigore da subito (24.4.2017), ma dall’altro potrebbero subire modifiche in sede di conversione del predetto decreto.

 

( scarica la circolare completa .pdf )

                    

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