Con la ris. 4.5.2017 n. 57, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo limite alla compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale), introdotto dal DL 24.4.2017 n. 50 (Euro 5.000 in luogo di Euro 15.000), si applica ai crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate dal 24.4.2017 (data di entrata in vigore dello stesso DL 50/2017).
Pertanto in relazione alle dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile resta in vigore il precedente limite di Euro 15.000 (ad es. i modelli IVA 2017, le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, ecc.).