Entro il 18.12.2017 (il 16 dicembre cade di sabato) devono essere versati i saldi dell’IMU e della TASI per l’anno 2017.
Considerato che il versamento della prima rata di IMU e TASI per l’anno 2017, scaduta lo scorso il 16.6.2017, è stato eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2016, eventuali variazioni deliberate dai Comuni per l’anno in corso hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
In altre parole, in molti casi, in sede di versamento del saldo IMU e TASI 2017, sarà necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto e pagare il conguaglio per l’anno 2017, sulla base delle delibere che i Comuni hanno pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre 2017.
Vi ricordiamo che:
- a decorrere dal 2014 l’IMU non è più dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari di “lusso” censite nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- a decorrere dal 2016, il legislatore ha previsto l’equiparazione della disciplina TASI con quella IMU stabilendo di fatto l’esenzione totale dalla tassazione dell’abitazione principale: non sono più soggetti al tributo i possessori e i detentori di immobili adibiti ad abitazione principale, ad esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- i Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;
- a decorrere dal 2016 è prevista la riduzione della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), date in comodato a genitori e figli;
- a decorrere dall’anno 2016 l’esenzione IMU si applica ai terreni agricoli dei coltivatori diretti e IAP e sono state stabiliti nuovi criteri per individuare i terreni ricadenti in territori montani esenti dall’imposta;
Al riguardo siamo a richiederVi, come di consueto, di provvedere a trasmetterci quanto prima, anche via fax, copia della documentazione necessaria per aggiornare i dati del nostro archivio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: rogiti di acquisto, date di vendita, comunicazioni di attribuzione di rendite catastali, dichiarazioni di inagibilità/inabitabilità, condizione di fabbricato di interesse storico o artistico, modifiche residenze anagrafiche, concessione di comodato d’uso a parenti, modifiche di valore delle aree edificabili, accatastamenti etc.).
In caso di mancata comunicazione scritta entro il giorno 28 novembre 2017, procederemo alla predisposizione dei modelli di versamento sulla base dei dati già in nostro possesso.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.