I redditi di lavoro dipendente e dei collaboratori coordinati e continuativi concorrono alla formazione dell’imponibile IRPEF secondo il criterio di cassa.
Tuttavia l’art. 51 primo comma del TUIR stabilisce che “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo”. Per quanto riguarda quest’anno, quindi, concorrono a formare il reddito del 2017 le somme corrisposte entro il 12 Gennaio 2018.
I datori di lavoro (anche se non sostituti d’imposta) dovranno prestare la massima attenzione al rispetto di detto termine, soprattutto in caso di pagamento delle retribuzioni con bonifici bancari.
- Pagamenti con bonifici