Com’è noto l’art. 8, primo comma, lett.c) e secondo comma del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 consente di effettuare acquisti in sospensione d’imposta da parte dei cc..dd. “esportatori abituali”, cioè di quelle imprese che nell’anno precedente o nei dodici mesi precedenti hanno effettuato cessioni intracomunitarie e/o esportazioni per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari. Gli acquisti in sospensione d’imposta possono essere fatti nel limite massimo delle predette esportazioni e cessioni intracomunitarie (c.d. plafond).
Per avvalersi di tale facoltà i soggetti interessati devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate un’apposita dichiarazione (c.d. dichiarazione di intento) che, insieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia, deve essere poi inviata al fornitore.
Ci si è chiesti se il ricevimento della dichiarazione di intento da parte del fornitore imponga allo stesso l’obbligo di emettere la fattura senza IVA o se, previo accordo scritto o verbale o per fatti concludenti col cliente, il fornitore possa emettere fattura con IVA per singole o per alcune operazioni.