- Data di emissione e di consegna
L’art. 21, quarto comma del D.P.R. 633/1972 stabilisce che la fattura (cartacea o elettronica) va emessa “al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’art. 6” (rogito notarile per la cessione di immobili, consegna dei beni per le cessioni di beni mobili, incasso del corrispettivo per l’acquisto di servizi ecc. ecc.).
Sempre l’art. 21 al primo comma, ultimo cpv. stabilisce che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
Dal combinato disposto delle due disposizioni sopra citate si deduce che la fattura va emessa al momento di effettuazione dell’operazione, salvo le eccezioni di cui all’art. 21, quarto comma, lett. a), b), c), d) (fattura differita ecc.), e che, entro la stessa data, va consegnata, spedita o trasmessa al destinatario (o allo SdI in caso di fattura elettronica).