Il D.M 28.12.2018, pubblicato sulla G.U. del 7.1.2019 n. 5, ha sostituito l’art. 6, secondo comma, del D.M. 17.6.2014 modificando il termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Com’è noto le fatture (cartacee o elettroniche) di importo superiore ad €. 77,47 sono soggette all’imposta di bollo di €. 2.
Sono esenti da bollo le fatture relative ad operazioni assoggettate ad IVA, considerando tali quelle per le quali il tributo è “effettivamente dovuto”, tranne alcuni casi particolari.