NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO
L’art. 17 del DL 124/2019, modificato in sede di conversione in legge, stabilisce che, nel caso in cui l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non superi la soglia annua di 1.000,00 euro (la norma non fornisce indicazioni in merito, per la verifica della soglia si dovrebbe far riferimento all’ammontare dell’imposta di bollo versata nell’annualità precedente), il versamento possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.