PREMESSA
Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93, le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UE sono considerate operazioni non imponibili IVA in quanto alle stesse è applicabile il regime di tassazione nello Stato UE di destinazione dei beni.
Affinché l’operazione possa considerarsi “intraUE”, devono sussistere i seguenti requisiti:
- onerosità dell’operazione;
- trasferimento dei beni in un altro Stato UE;
- soggettività passiva dell’acquirente in un altro Stato UE (o ivi identificato).
In mancanza anche di uno solo di tali elementi la cessione (acquisto) è imponibile nello Stato in cui i beni esistono (e non in quello di destinazione).
Il cedente deve essere in possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare che i beni oggetto della cessione siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato UE.