L’art. 1, lett. f) dell’Ordinanza 3 Aprile 2020 del Ministero della Salute riguardante il territorio dell’Emilia Romagna prevede che le imprese con attività sospesa possano comunque vendere in Italia e all’estero le scorte di magazzino a condizione che ciò avvenga con impiego di personale in lavoro agile o, se necessaria la presenza, con le modalità organizzative di cui al Protocollo 14 Marzo 2020 (non entrare in azienda in presenza di sintomi da Covid-19, rispettare le distanze di sicurezza e le norme igienico-sanitarie ecc.).
ApprofondimentiCircolariCircolare 32 del 07/04/2020 Sospensione attività produttive – Alcuni chiarimenti
7 Aprile 2020