Col Messaggio 17.9.2019 n. 3359 l’I.N.P.S. ha illustrato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che le ricopre, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato.
In particolare l’Istituto ricorda che il fatto di essere organo di una persona giuridica non costituisce, di per sé, un ostacolo alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa e la persona fisica che la gestisce anche un rapporto di lavoro subordinato, a condizione però che in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente (così, tra gli altri, Cass. n. 24972/2013 e Cass. n. 18476/2014).