- Premessa
L’art. 7 comma 4-quater del D.L. 10.6.1994 n. 357 (come modificato dall’art. 12-octies primo comma del D.L. 30.4.2019 n. 34 convertito dalla legge 28.6.2019 n. 58) ha modificato le regole di tenuta dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici, stabilendo, in deroga a quanto disposto dall’art. 7 comma 4-ter del D.L. 357/94, l’obbligatorietà della relativa trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificamente richiesta in sede di controllo.
Quindi i registri contabili sono considerati regolari, anche in assenza della relativa stampa, a condizione che i dati siano aggiornati sui supporti elettronici e che, in sede di controllo, gli stessi siano stampati con immediatezza, su richiesta degli organi competenti e in loro presenza.