I redditi di lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione dell’imponibile IRPEF secondo il criterio di cassa.
Tuttavia l’art. 51 primo comma del TUIR stabilisce che “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo” (anche se quest’ultimo termine cade in giorno non lavorativo non essendo un termine di prescrizione come chiarito dalla Circ. dell’Agenzia delle Entrate 15.1.2003 n. 2, par. 8).
I datori di lavoro (anche se non sostituti d’imposta) dovranno prestare la massima attenzione al rispetto di detto termine, soprattutto in caso di pagamento delle retribuzioni con bonifici bancari.