- Momento impositivo ai fini IVA delle prestazioni di servizi
L’art. 6, terzo comma del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate ai fini IVA al momento di percezione del corrispettivo.
Il successivo quarto comma stabilisce che, se anteriormente all’incasso del corrispettivo viene emessa fattura, limitatamente all’importo fatturato l’operazione si considera effettuata al momento di emissione della fattura.
- Deroga per le prestazioni di servizi “generiche” con soggetti passivi esteri
- L’art. 6 sesto comma del D.P.R. 633/72, stabilisce che le prestazioni di servizi c.d. “generiche” (di cui all’art. 7-ter del D.P.R. 633/72) rese da un soggetto passivo residente ad un soggetto passivo non residente e viceversa si considerano effettuate ai fini IVA al momento di ultimazione del servizio ovvero, in caso di prestazioni periodiche o continuative, al momento di maturazione dei corrispettivi.