- Premessa
L’art. 110, settimo comma del D.L. 14.8.2020 n. 104 (c.d. Decreto di Agosto) consente alle imprese individuali e alle società di persone e di capitali che abbiano iscritto nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 beni materiali, beni immateriali e partecipazioni di controllo o di collegamento, diversi dai beni-merce, ad un valore superiore a quello fiscale (in seguito ad operazioni straordinarie come fusioni, scissioni o conferimenti di azienda ovvero derivanti da precedenti rivalutazioni effettuate ai soli fini civilistici) di allineare tale valore fiscale a quello civilistico versando l’imposta sostitutiva del 3% calcolata sulla differenza.
L’art. 1, comma 83 della legge 30.12.2020 n. 178 ha introdotto nel citato art. 110 il comma 8-bis col quale la facoltà di riallineare è stata estesa all’avviamento e alle altre immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2019.
Detta facoltà viene introdotta richiamando quanto previsto dall’art. 14 della legge 21.11.2000 n. 342 e il D.M. 13.4.2001 n. 162.