Com’è ormai noto, l’art. 1 del D.L. 22.3.2021 n. 41 (c.d. “decreto Sostegni”), al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza Covid, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa,
arte o professione o che sono titolari di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti in Italia.
- Soggetti beneficiari
Il contributo spetta ai titolari di partita IVA residenti in Italia:
- esercenti un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (anche iscritti ad Albi e Casse di previdenza private);
- titolari di reddito agrario.
Vi rientrano anche gli enti non commerciali limitatamente all’attività commerciale esercitata.
Sono compresi anche i soggetti al “Regime forfetario”.
Sono esclusi dal contributo:
a. i soggetti la cui attività è cessata entro il 23.3.2021
b. i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021;
c. gli enti pubblici di cui all’art. 74 secondo comma del TUIR;
d. gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria (holding finanziarie) e non finanziaria (holding industriali) di cui all’art. 162-bis del TUIR.