L’art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 stabilisce che il fornitore che effettua cessioni o prestazioni in regime di non imponibilità senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento da parte del proprio cliente è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta.
Da quanto premesso si deduce che il controllo della presentazione della dichiarazione di intento deve essere effettuato non prima dell’emissione della fattura ma prima dell’effettuazione dell’operazione.