L’art. 51, terzo comma, ult.cpv. del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati direttamente o indirettamente dal datore di lavoro se di importo non superiore ad Euro 258,23 nel corso di un anno solare. Se si supera detto limite, l’intero importo va tassato.
L’art. 112 del D.L. 14.8.2020 n. 104 ha raddoppiato questo limite (Euro 516,46)