Con riferimento alle “prestazioni occasionali di valore complessivamente non superiore ad Euro 5.000 annui di cui all’art. 54-bis del D.L. 24.4.2017 n. 50” escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro come indicato nella nostra circolare 22/2022, si precisa che si tratta delle prestazioni di lavoro occasionale da parte: