L’art. 13 della legge n. 215/2021 prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale per i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Ai sensi dell’art. 2222 c.c., il lavoratore autonomo occasionale è quello che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav).