L’art. 12 del D.L. 9.8.2022 n. 115 (c.d. Decreto Aiuti-bis) stabilisce, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 terzo comma del TUIR, limitatamente al periodo d’imposta 2022, che “non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.