L’art. 7 comma 4-quater del D.L. 10.6.1994 n. 357 (come modificato dall’art. 12-octies primo comma del D.L. 30.4.2019 n. 34 convertito dalla legge 28.6.2019 n. 58) ha soppresso l’obbligo di conservazione annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici (come oggi avviene praticamente nella totalità dei casi), introducendo, in deroga a quanto disposto dall’art. 7 comma 4-ter del D.L. 357/94, l’obbligo della stampa soltanto ove specificamente richiesta in sede di controllo.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate si è espressa in modo non univoco affermando nella risposta all’interpello 9.4.2021 n. 236 che era necessario distinguere tra “tenuta” e “conservazione” mentre nella risposta all’interpello 17.5.2021 n. 346 si è espressa in senso favorevole alla soppressione dell’obbligo di stampa annuale (si veda la ns circolare 27/1/2022 n. 10).