Con una modifica all’art. 12 del D.L. 9.8.2022 n. 115 ad opera dell’art. 3, decimo comma del D.L. 18.11.2022 n. 176 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) è stato elevato da Euro 600 ad Euro 3.000 limitatamente all’anno 2022 l’importo dei fringe benefits.
Rientrano tra i benefits agevolabili anche quelli erogati al coniuge, ai figli e agli altri familiari di cui all’art. 433 codice civile indipendentemente dalle condizioni di familiare fiscalmente a carico e di convivenza con il dipendente.
Sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.