L’art. 58 del D.L. 30.8.1993 n. 331 stabilisce che “Non sono imponibili ……….. le cessioni di beni ……….. effettuate nei confronti di cessionari ……….. se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari”.
La fattispecie è quella in cui un soggetto italiano (IT1 – Primo cedente) vende beni ad un altro soggetto italiano (IT2 – Secondo cedente o Promotore) e, su incarico di questo, consegna i beni ad un cliente comunitario di quest’ultimo (UEX).