Le scritture contabili possono essere emesse, conservate ed esibite in formato digitale.
Con riferimento alle scritture obbligatorie ai sensi del Codice civile, come ad esempio il libro giornale, il libro inventari, nonché i libri sociali tenuti dalle società di capitali, deve essere comunque assolta l’imposta di bollo.
Considerato che per le scritture conservate digitalmente (cd. conservazione sostitutiva) non è possibile l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante le marche, sono stabiliti criteri specifici.
Analogamente alle scritture conservate in forma cartacea, l’imposta di bollo non è dovuta per i registri fiscali come ad esempio i registri IVA, dei beni ammortizzabili, ecc.