ApprofondimentiCircolariCircolare N. 65 del 21/12/2023 Nuova modalità di determinazione del fringe benefit nei prestiti ai dipendenti

21 Dicembre 2023

I co. 3-bis e 3-ter dell’art. 3 del DL 145/2023, inseriti in sede di conversione in legge, intervengono sull’art. 51 co. 4 lett. b) del TUIR, modificando la modalità di calcolo dei fringe benefit sotto forma di prestiti ai dipendenti.

  • Distinzione tra tasso fisso e tasso variabile

In caso di concessione di prestiti ai dipendenti, ai fini del calcolo del fringe benefit, si assume il 50% della differenza tra:

  • l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (non più quindi considerando il TUR al 31 dicembre di ciascun anno);

(scarica la circolare completa in formato pdf)

                    

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