I co. 3-bis e 3-ter dell’art. 3 del DL 145/2023, inseriti in sede di conversione in legge, intervengono sull’art. 51 co. 4 lett. b) del TUIR, modificando la modalità di calcolo dei fringe benefit sotto forma di prestiti ai dipendenti.
- Distinzione tra tasso fisso e tasso variabile
In caso di concessione di prestiti ai dipendenti, ai fini del calcolo del fringe benefit, si assume il 50% della differenza tra:
- l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (non più quindi considerando il TUR al 31 dicembre di ciascun anno);