La legge di bilancio 29/12/2022 n. 197, art. 1, comma 615, lettera a), ha apportato modificazioni all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e ha esteso il credito di imposta, già previsto per l’anno 2022, anche per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023, prevedendo che il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non possa essere comunque superiore a 10.000,00 euro per ogni soggetto richiedente.