1 PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale 22.9.2015 n. 220 è stato pubblicato il DLgs. 14.9.2015 n. 147, recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.
Il DLgs. 147/2015 reca misure fiscali di rilevanza sia interna sia internazionale, alcune delle quali si applicano già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (data di entrata in vigore del provvedimento) e quindi dal 2015 per i c.d. “soggetti solari”, con impatto su UNICO 2016.
Di seguito si analizzano le novità con esclusiva o prevalente rilevanza interna.
2 NOVITÀ IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
L’art. 4 del DLgs. 147/2015 dispone una razionalizzazione del regime di deducibilità degli interessi passivi, mediante diversi interventi normativi.
2.1 MODIFICHE AL MECCANISMO DEL ROL
In relazione ai soggetti che adottano il meccanismo del ROL di cui all’art. 96 del TUIR, si preve-dono:
• l’inclusione nel calcolo del ROL dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti controllate ex art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.;
• la conseguente eliminazione della possibilità, da parte del soggetto consoli¬dante, di compen¬sare gli interessi passivi indeducibili con il ROL dei soggetti non residenti, “virtualmente” partecipanti al consolidato nazionale.
2.2 DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI SOSTENUTI DA SOCIETÀ IMMOBILIARI
Viene definito l’ambito applicativo della piena deducibilità degli “interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione” (art. 1 co. 36 della L. 244/2007).
Il beneficio viene, infatti, limitato alle “società che svolgono in via effettiva e prevalente l’attività immobiliare”. Si considerano tali le società:
• il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione;
• che effettuano l’affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.
2.3 ABROGAZIONE DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ PER GLI INTERESSI SU OBBLIGAZIONI
Mediante l’abrogazione dell’art. 3 co. 115 della L. 549/95, il DLgs. 147/2015 elimina i vincoli alla deducibilità, in capo all’emittente, degli interessi passivi relativi ai titoli obbligazionari.
La norma abrogata prevede l’indeducibilità della parte degli interessi passivi sostenuti su prestiti obbligazionari emessi da società – diverse dalle banche – che eccede i seguenti ren¬dimenti effettivi:
• il doppio del tasso ufficiale di riferimento (attualmente pari allo 0,05%), per le obbligazioni negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
• il tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti.
Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs., la deduzione degli interessi in esame resterà disciplinata unicamente dalle disposizioni dell’art. 96 del TUIR sul monitoraggio del ROL.
2.4 DECORRENZA
Le suddette novità decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015, quindi dal periodo d’imposta 2016, per i soggetti “solari”.
3 NOVITÀ IN MATERIA DI PERDITE SU CREDITI
L’art. 13 del DLgs. 147/2015 modifica ulteriormente la disci¬plina delle perdite su crediti, facendo seguito alle novità introdotte dal DL 83/2012 (c.d. decreto “crescita e sviluppo”) e dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Le modifiche interessano i crediti vantati verso:
• i debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
• i debitori non soggetti a tali procedure.
Decorrenza
Le novità si applicano dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 per i soggetti “solari”, con impatto su UNICO 2016).
3.1 PERDITE CONSEGUENTI A PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO
I piani di risanamento attestati da un pro¬fessionista qualificato (ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. d) della legge fallimentare) sono inseriti tra le procedure concorsuali e gli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” delle perdite in oggetto, senza dover ulteriormente dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi.
Viene così risolta l’incongruenza creatasi per effetto delle modifiche introdotte dal citato DL 83/2012, il quale aveva sancito la deducibilità “automatica” delle perdite su crediti scaturenti dalla conclusione di un accor¬do di ris¬trut¬turazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis della legge fallimentare. In tale modo, però, si era resa la disciplina in materia di perdite su crediti “asimmetrica” rispetto a quella delle sopravvenienze da esdebitamento (art. 88 co. 4 del TUIR), per le quali lo stesso DL ha da subito previsto (seppur entro certi limiti) l’esclusione dal reddito d’impresa tanto nel caso in cui esse siano generate da accordi di ristrutturazione, quanto nell’ipo¬tesi in cui conseguano a piani attestati di risanamento, pubblicati nel Registro delle imprese.
La deducibilità può essere fatta valere dalla data di iscrizione del piano in tale Registro, secondo le regole evidenziate nel successivo § 3.3.
Procedure concorsuali e istituti assimilati rilevanti
In seguito alle novità apportate, da ultimo, dal DLgs. 147/2015, le perdite su crediti sono “in ogni caso” deduci¬bili se il debi¬to¬re è assoggettato alle seguenti pro¬ce¬du¬re e istituti assimilati:
• fallimento;
• liquidazione coatta amministrativa;
• concordato preventivo;
• amministrazione straordinaria;
• accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (dal 2012);
• piani attestati di risanamento, pubblicati nel Registro delle imprese (dal 2015).
3.2 PROCEDURE CONCORSUALI ESTERE
Il DLgs. 147/2015 recepisce normativamente l’orientamento espresso negli anni passati dall’A¬genzia delle Entrate con riferimento alle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali estere.
In particolare, è stato stabilito che la perdita è deducibile “in ogni caso” se il debitore è assoggettato a procedure estere equi¬¬valenti a quelle interne, previste in Stati o ter¬ritori con i quali esiste un ade¬guato scambio di informazioni. Come chiarito dalla relazione di accompagnamento al DLgs., è il caso, ad esempio, della procedura prevista dall’ordinamento statunitense comu¬nemente denominata Chapter 11, equivalente agli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dalla normativa interna.
3.3 INDIVIDUAZIONE DELL’ESERCIZIO IN CUI DEDURRE LE PERDITE SU CREDITI
Il DLgs. 147/2015 ren¬de certa l’individuazione del periodo di competenza per la deduci¬bilità della perdita con riferimento:
• sia ai crediti di modesta entità (cioè, d’importo non superiore a 5.000,00 euro, per le imprese con un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000,00 di euro, e d’importo non superiore a 2.500,00 euro, per le altre imprese) scaduti da più di 6 mesi (c.d. “mini-crediti”);
• sia ai crediti verso debitori assoggettati alle procedure con¬corsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità automatica della perdita.
In particolare, la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, in alter¬nativa:
• sussistono gli elementi certi e precisi (vale a dire, per i crediti di modesto importo, a quello in cui sono decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento);
• il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale o istituto assimilato.
Inoltre, al fine di delimitare l’ambito temporale della deducibilità, viene previsto che la deduzione non è più consentita quando l’imputazione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
3.4 IMPUTAZIONE DEL COSTO A CONTO ECONOMICO A TITOLO DI SVALUTAZIONE
La perdita è deducibile anche nel caso in cui a Conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione, qualora si tratti di:
• crediti di modesta entità scaduti da più di 6 mesi;
• crediti verso debitori assoggettati alle procedure con¬corsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità automatica della perdita.
Con una disposizione interpretativa (e, dunque, retroattiva), il DLgs. 147/2015 stabilisce che le svalutazioni contabili dei pre¬detti crediti, deducibili a decorrere dall’esercizio in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed even¬tual¬mente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.
In pratica, viene permesso al contribuente, senza limiti di decorrenza, di rinviare la de¬du¬¬zione come perdite delle svalutazioni relative ai c.d. “mini-crediti” e ai crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati al momento del¬l’eliminazione del credito stesso dal bilancio, evitando così l’automatica “trasfor¬ma¬zione” delle svalutazioni stesse in perdite e i connessi problemi di gestione.
4 NOVITÀ IN MATERIA DI SOPRAVVENIENZE ATTIVE
L’art. 13 del DLgs. 147/2015 modifica anche la disciplina fiscale delle sopravvenienze attive.
4.1 SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RIDUZIONE DI DEBITI CONSEGUENTI A CONCORDATI, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO
Viene modificata la disciplina fiscale delle sopravvenienze attive realizzate per effetto della riduzione dei debiti dell’impresa conseguenti a:
• procedure di concordato;
• accordi di ristrutturazione dei debiti;
• piani attestati di risanamento.
Nel dettaglio, viene sostituito interamente l’art. 88 co. 4 del TUIR (che disciplina attualmente la fattispecie) e, con riferimento alla tematica in esame, vengono inseriti i nuovi co. 4 e 4-ter.
Fattispecie non modificate dal DLgs.
Il DLgs. 147/2015 non modifica, invece, il trattamento impositivo previsto per:
• i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR dai propri soci;
• gli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni;
• la riduzione dei debiti per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell’associato in partecipazione.
Anche a seguito degli interventi contenuti nel DLgs., tali fattispecie non si considerano soprav¬venienze attive e, quindi, continuano a non concorrere a formare il reddito imponibile.
4.1.1 Procedure di concordato
Secondo la disposizione attualmente in vigore, “non si considerano sopravvenienze attive … la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo” (c.d. “bonus concor¬datario”). L’effetto esdebitatorio conseguente a tali procedure non determina, quindi, alcuna conseguenza impositiva a carico del debitore.
Il DLgs. introduce, invece, una distinzione tra:
• procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, per le quali la sopravvenienza attiva conseguente alla riduzione del debito viene totalmente detassata (così come previsto dalla norma attualmente in vigore);
• procedure di concordato di risanamento, per le quali la so¬prav¬venienza viene detassata soltanto in parte, analogamente a quanto pre¬visto per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento (su cui si veda oltre).
Secondo la dottrina che si è occupata della materia, la locuzione “concordato di risanamento” (non rinvenibile nella normativa fallimentare) dovrebbe essere riferita alle forme di concordato prive di finalità liquidatore e, quindi, alle procedure di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis della legge fallimentare.
Dalla lettura della norma appare evidente come il legislatore penalizzi le procedure di concordato di risanamento rispetto a quelle di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio.
Sotto altro profilo, con la modifica in esame viene eliminata la disparità di trattamento esistente tra concordati preventivi “in continuità” e accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento.
4.1.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento
Secondo la disposizione attualmente in vigore, le riduzioni dei debiti realizzate per effetto di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell’art. 182-bis della legge fallimentare e per effetto di piani attestati di risanamento di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) della stessa legge, pubblicati nel Registro delle imprese, non costituiscono sopravvenienze attive per la parte che ecce¬de le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84 del TUIR.
La detassazione opera, quindi, secondo modalità differenti a seconda che l’impresa debitrice consegua un utile di periodo oppure disponga di perdite (correnti o pregresse).
Se il risultato di periodo è positivo e non vi sono perdite pregresse, l’intero importo della soprav¬venienza attiva beneficia del regime di detassazione, in quanto determinerebbe altrimenti un maggior imponibile.
In presenza di perdite correnti e/o pregresse, il regime di detassazione delle sopravvenienze conseguenti ad accordi di ristrutturazione e piani attestati di risanamento opera, invece, soltanto fino a concorrenza delle perdite fiscali suscettibili di essere compensate.
La disposizione in esame determina, inoltre, una “consumazione” delle perdite fiscali correnti e pregresse, che sarebbero state altrimenti utilizzabili/riportabili a nuovo (circ. Assonime 15/2013, § 1.1.2, 1.1.4 e 1.1.6).
Il DLgs. 147/2015 stabilisce, invece, che:
• “la riduzione dei debiti dell’impresa non costi¬tuisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pre¬gres¬se e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimi¬lati di cui al comma 4 dell’articolo 96”;
• ai fini in esame, “rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora utilizzate”.
Con la modifica in esame si riduce, quindi, la misura della sopravvenienza attiva non imponibile rispetto alla disposizione attualmente in vigore, in quanto il regime di detassazione viene ad operare:
• non più soltanto per la parte di sopravvenienza che eccede le perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate (così come previsto dalla norma attualmente in vigore), comprese quelle trasferite al consolidato fiscale (aggiunge il DLgs.);
• ma anche per la parte che eccede gli interessi passivi e gli oneri finanziari assi¬milati indeducibili perché eccedenti il ROL e riportabili a nuovo.
Il DLgs. aggiunge, inoltre, che l’ammontare delle perdite pregresse deve essere computato “senza considerare il limite dell’ottanta per cento” di cui all’art. 84 del TUIR. Pertanto, le perdite pregresse dovrebbero intendersi consumate per intero (e non, invece, soltanto per la parte concretamente utilizzabile in compensazione) fino a concorrenza della sopravvenienza attiva e la detassazione opererebbe soltanto per l’eventuale eccedenza.
4.1.3 Procedure concorsuali estere
Il DLgs. prevede che il regime impositivo applicabile alle riduzioni dei debiti realizzate per effetto di concordati, accordi di ristrutturazione e piani attestati di risanamento trova applicazione anche in caso di “procedure estere equivalenti” agli istituti ri¬chia¬mati.
Viene, quindi, esteso il regime di non rilevanza (o di parziale rile¬van¬za) fiscale anche alle sopravvenienze attive conseguenti a riduzioni di debiti operate per effetto di accordi previsti da legislazioni di Stati esteri.
4.1.4 Decorrenza
Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigo¬re del DLgs. 147/2015 e, quindi, dal 2016, per i soggetti “solari”.
4.2 SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RINUNCE AI CREDITI DA PARTE DEI SOCI
L’art. 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 147/2015 riforma il regime fiscale IRES delle rinunce ai crediti da parte dei soci, riconducendolo a sostanziale unità, a prescindere dalle modalità con cui l’operazione viene formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti.
Nel dettaglio, viene sostituito interamente l’art. 88 co. 4 del TUIR (che disciplina attualmente la fattispecie) e, con riferimento alla tematica in esame, viene introdotto il nuovo co. 4-bis.
Secondo la disposizione attualmente in vigore, la rinuncia, da parte del socio, al credito nei confronti della società partecipata non determina, in capo a quest’ultima, l’insorgere di una sopravvenienza attiva rilevante ai fini della formazione del reddito imponibile.
Il DLgs. stabilisce, invece, che “la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale”.
Il nuovo regime qualifica, quindi, come “apporto” la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio.
In altri termini, nel limite del valore fiscale del credito, il soggetto partecipato rileva fiscalmente un apporto (non tassabile); l’eccedenza costituisce, invece, per il debitore partecipato, una sopravve¬nienza imponibile.
Tale regime fiscale prescinde dal relativo trattamento contabile. Pertanto, qualora la rinuncia al credito da parte del socio sia rilevata contabilmente come un apporto di patrimonio, cioè sia imputata in una riserva di patrimonio netto, in applicazione del documento OIC 28, si può ge¬nerare un fenomeno di tassazione da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
Da quanto riportato, risulta evidente come la modifica contenuta nel DLgs. sia maggiormente onerosa per il contri¬buente.
4.2.1 Ambito di applicazione della norma
La novità in esame interessa sia le operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio, sia le operazioni precedute dall’acquisto del credito (o della partecipazione) da parte del socio (o del creditore).
4.2.2 Adempimenti
Il DLgs. stabilisce che, ai fini della dispo¬sizione in esame, il socio è tenuto a fornire alla partecipata una comunicazione, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rela¬tiva al valore fiscale del credito.
In assenza di tale comunicazione, il medesimo valore è assunto pari a zero. Pertanto, il debitore assoggetta a tassazione l’intero valore nominale del credito.
4.2.3 Operazioni di conversione del credito in partecipazioni
Trattamento analogo a quello sopra riportato viene previsto nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni.
Il DLgs. stabilisce che, in tali ipotesi, “il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti even¬tualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa”.
In sostanza, le perdite eventualmente rilevate al momento della con¬versione, che risulteranno deducibili per il creditore, compor¬te¬ran¬no, anch’esse, una sopravvenienza tassabile in capo al debitore.
Tale regime fiscale si applica a prescindere dalla modalità seguita per il compimento della conversione (quindi, sia mediante sottoscrizione dell’aumento di capitale con compensazione, sia me¬diante altre operazioni) e dai regimi contabili adottati dai soggetti coinvolti.
4.2.4 Regime impositivo in capo al socio
Parallelamente a quanto sopra riportato con riferimento alla società partecipata, l’art. 13 co. 1 lett. b) ed e) del DLgs. 147/2015 modifica anche il trattamento impositivo della rinuncia al credito in capo al socio, disciplinato dagli artt. 94 co. 6 e 101 co. 7 del TUIR.
Secondo la norma attualmente in vigore, l’ammontare relativo al credito oggetto della rinuncia non è ammesso in deduzione in capo al socio e si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta nella società debitrice.
Il DLgs. stabilisce, invece, che l’ammontare della rinuncia si ag¬giunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione “nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia”.
L’aver previsto l’incremento del costo della partecipazione del cre¬ditore di un importo limitato al valore fiscale del credito com¬porta, quindi, che l’operazione di rinuncia o conversione per il creditore non dia luogo alla tassazione della differenza rispetto al valore nominale.
4.2.5 Decorrenza
Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigo¬re del DLgs. 147/2015 e, quindi, dal 2016, per i soggetti “solari”.
5 NOVITÀ IN MATERIA DI SPESE DI RAPPRESENTANZA
L’art. 9 del DLgs. 147/2015 prevede un innalzamento della soglia di deducibilità fiscale delle spese di rappresentanza.
Vengono, infatti, fissati nuovi limiti, ancorché sempre commisurati all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute.
Sulla base della nuova disposizione, le spese di rappresentanza saranno deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento in misura pari:
• all’1,5% (in luogo dell’attuale 1,3%) dei ricavi e altri proventi fino a 10.000.000,00 di euro;
• allo 0,6% (in luogo dell’attuale 0,5%) dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10.000.000,00 di euro e fino a 50.000.000,00 di euro;
• allo 0,4% (in luogo dell’attuale 0,1%) dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50.000.000,00 di euro.
La misura deducibile delle spese di rappresentanza potrà essere variata con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
5.1 OMAGGI
Il suddetto DM può, inoltre, elevare il limite di deducibilità integrale dei beni distribuiti gratuitamente, attualmente fissato in misura pari a 50,00 euro.
5.2 DECORRENZA
La nuova disciplina si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015, quindi dal 2016 per i soggetti “solari”.
6 TRANSFER PRICING DOMESTICO – ESCLUSIONE
Con l’art. 5 co. 2 del DLgs. 147/2015 viene disposto che la disciplina in materia di transfer pricing, di cui all’art. 110 co. 7 del TUIR, non si applica alle operazioni tra imprese residenti o localizzate in Italia.
Decorrenza
Secondo quanto specificato nella Relazione illustrativa, si tratta di una norma di interpretazione autentica (avente quindi efficacia retroattiva).
7 RULING PER LE IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
Per effetto dell’art. 1 del DLgs. 147/2015, le imprese con attività internazionale possono presentare istanza di interpello riguardante:
• la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale dei prezzi di trasferimento;
• la preventiva definizione in contraddittorio dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza all’estero o in Italia;
• l’applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti:
– l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione estera di un’impresa o ente residente o alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
– l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a/da soggetti non residenti;
– la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
La conclusione dell’accordo:
• vincola le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro periodi d’imposta successivi (salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi);
• consente all’Amministrazione finanziaria – per i periodi d’imposta di validità dell’accordo – l’esercizio dei poteri di accertamento soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del ruling.
È possibile far valere retroattivamente l’accordo, qualora le circostanze di fatto e di diritto poste a base dell’accordo stesso ricorrano per uno o più periodi d’imposta precedenti alla stipula.
Provvedimento attuativo
Le modalità di presentazione dell’istanza e di svolgimento della procedura saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
8 INTERPELLO PER GLI INVESTIMENTI IN ITALIA
Con l’art. 2 del DLgs. 147/2015 viene introdotto nel nostro ordinamento un nuovo interpello per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia:
• di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro;
• con “ricadute occupazionali significative in relazione all’attività in cui avviene l’investimento e durature”.
L’istanza può riguardare il trattamento fiscale del piano di investimento e della conseguente attività economica prevista, delle eventuali operazioni straordinarie pianificate per la sua realizzazione (compresa la valutazione dell’esistenza o meno di un’azienda), nonché:
• la valutazione preventiva dell’eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione;
• la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive;
• l’accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall’ordinamento tributario.
La risposta scritta e motivata è resa dall’Agenzia delle Entrate entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza ed è basata sul piano di investimento e sugli ulteriori elementi informativi forniti dall’investitore. Qualora sia necessario acquisire ulteriori informazioni, il termine di 120 giorni è prorogabile di ulteriori 90 giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle informazioni integrative.
Provvedimento attuativo
Le modalità di presentazione dell’istanza e di svolgimento della procedura saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
9 AGEVOLAZIONI PER I LAVORATORI RIMPATRIATI
Con l’art. 16 del DLgs. 147/2015 viene previsto un sistema di incentivi fiscali per i lavoratori, in possesso di determinati requisiti, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’art. 2 del TUIR.
9.1 CONCORSO AL REDDITO COMPLESSIVO NEL LIMITE DEL 70%
Per effetto del nuovo regime, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dai lavoratori interes¬sati concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare.
9.2 REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO
Il beneficio opera al ricorrere delle seguenti condizioni:
• i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
• l’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
• l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
• i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualifica-zione o specializzazione che saranno definiti con successivo decreto del Ministro dell’Econo-mia e delle Finanze.
9.3 DECORRENZA
Le disposizioni in esame si applicano:
• a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia;
• per i quattro periodi successivi.
9.4 DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno stabilite le disposizioni attuative della nuova disciplina, anche in merito al coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché alle cause di decadenza dal beneficio.
9.5 COORDINAMENTO CON PRECEDENTI AGEVOLAZIONI
Viene meno la proroga al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, quale termine per la fruizione dei benefici previsti dall’art. 1 della L. 30.12.2010 n. 238, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore dei cittadini dell’Unione europea che:
• hanno risieduto continua¬tivamente per almeno 24 mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero;
• decidono di fare rientro in Italia.
Con riferimento alla suddetta agevolazione:
• è eliminato il requisito in base al quale i soggetti interessati debbano essere nati dopo l’1.1.69;
• opera il criterio del concorso al reddito complessivo nel limite del 70%.
10 DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE SULLA BASE DEL VALORE ACCERTATO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO
Con l’art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015, norma a carattere interpretativo, il legislatore “supera” l’orientamento giurisprudenziale che consentiva di accertare una maggior plusvalenza, in caso di cessione di azienda o di diritti reali immobiliari, facendo riferimento al valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro.
Viene espressamente esclusa, infatti, la possibilità di presumere l’esistenza di un maggior corrispettivo “soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro […] ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale”.
10.1 ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE SUPERATO
La norma recata dal DLgs. 147/2015 consente di superare l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 28.11.2014 n. 25290, Cass. 20.7.2012 n. 12632, Cass. 28.6.2012 n. 11012, Cass. 3.11.2011 n. 22869 e Cass. n. 13.8.2010 n. 18705) secondo cui:
• sebbene l’imposta di registro e le imposte sui redditi definiscano diversamente le proprie ba¬si imponibili (il valore di mercato costituisce la base imponibile dell’imposta di registro, mentre il corrispettivo configura il punto di riferimento per la determinazione della plusva¬lenza);
• l’esistenza di una presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere in via induttiva all’accertamento di un maggior valore dell’immobile o dell’azienda ceduti, ai fini delle imposte dirette, in presenza di un diverso valore accertato in relazione all’imposta di registro;
• è onere del contribuente superare la presunzione di corrispondenza tra corrispettivo e valore, fornendo la prova di aver, concretamente, venduto a prezzo inferiore.
Tale filone giurisprudenziale è giunto a legittimare l’accertamento induttivo di maggior plusvalenza utilizzando il valore definito ai fini dell’imposta di registro nell’ambito di un accertamento con adesione (cfr. Cass. 13.12.2012 n. 23001).
10.2 ABOLIZIONE DI OGNI AUTOMATISMO
Come anticipato, la nuova norma recata dal DLgs. 147/2015 dispone che gli artt. 58, 68, 85 e 86 del TUIR: “… si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro” o delle imposte ipotecaria e catastale.
La nuova norma abolisce, quindi, ogni automatismo nella trasposizione dei valori di immobili e aziende dall’imposta di registro alle imposte dirette; infatti:
• per legittimare l’accertamento di una maggiore plusvalenza è necessario fornire elementi di prova ulteriori, oltre allo scostamento dal valore accertato ai fini del registro;
• il maggior valore accertato, dichiarato o definito ai fini delle imposte di registro o ipotecaria e catastale, da solo non è sufficiente a presumere un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette.
10.3 DECORRENZA
Avendo natura dichiaratamente interpretativa, la nuova norma è destinata ad avere impatto anche sul contenzioso in corso, attesa la sua efficacia retroattiva.