CircolariCIRCOLARE N. 7 DEL 21/01/2016 – TERMINI DI DECADENZA DEL POTERE DI ACCERTAMENTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

21 Gennaio 2016

1 AVVISI DI ACCERTAMENTO (IMPOSTE SUI REDDITI E IVA)
Gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 stabiliscono che gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (quinto se si tratta di dichiarazione omessa).
Pertanto, entro il 31.12.2015 dovevano essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2010, la cui dichiarazione è stata presentata nel 2011.
2 RADDOPPIO DEI TERMINI PER VIOLAZIONI PENALI
Se vi sono seri indizi circa la commissione di un reato disciplinato dal DLgs. 74/2000, i termini, in relazione all’anno in cui l’illecito è stato commesso, sono raddoppiati, solo se, però, la denuncia penale è stata trasmessa entro il periodo ordinario di decadenza dall’accertamento.
In tale fattispecie, pertanto, l’Amministrazione finanziaria può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
In tali fattispecie, entro il 31.12.2015 dovevano essere notificati gli accertamenti sull’annualità 2006, la cui dichiarazione è stata presentata nel 2007.
3 REGIME PREMIALE PER CHI E’ SOGGETTO AGLI STUDI DI SETTORE
L’ART. 10, COMMA 9, LETT. B) DEL D.L. 6.12.2011 N. 201 PREVEDE LA RIDUZIONE DI UN ANNO DEL TERMINE DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER I CONTRIBUENTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE CHE DICHIARINO RICAVI/COMPENSI ALMENO PARI A QUELLI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEGLI STUDI STESSI E ADEMPIANO CORRETTAMENTE A TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA RELATIVA NORMATIVA. DETTA RIDUZIONE OPERA, TUTTAVIA, SOLO PER DETERMINATE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI, INDIVIDUATE ANNUALMENTE DA APPOSITO PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE. PER TALI SOGGETTI GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO VANNO NOTIFICATI, A PENA DI DECADENZA, ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. DATO CHE LA DISPOSIZIONE DI CUI SI TRATTA SI APPLICA A PARTIRE DALLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’ANNUALITÀ 2011 (UNICO 2012), IL 31.12.2015 È SCADUTO IL PRIMO PERIODO D’IMPOSTA (ANNO 2011 – UNICO 2012) CUI SI APPLICA IL “REGIME PREMIALE”.
La norma prevede espressamente che, nell’ipotesi di constatazione di elementi penalmente rilevanti, rimane fermo il termine di decadenza ordinario raddoppiato.

4 TABELLA RIEPILOGATIVA
Nella seguente tabella vengono riepilogati i termini di decadenza dal potere di accertamento in relazione agli anni 2006-2015
ANNO D’IMPOSTA ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TERMINE ORDINARIO TERMINE RADDOPPIATO IN PRESENZA DI FATTISPECIE CON RILEVANZA PENALE
2006 2007 31.12.2011 31.12.2015
2007 2008 31.12.2012 31.12.2016
2008 2009 31.12.2013 31.12.2017
2009 2010 31.12.2014 31.12.2018
2010 2011 31.12.2015 31.12.2019
2011 2012 31.12.2016 31.12.2020
2012 2013 31.12.2017 31.12.2021
2013 2014 31.12.2018 31.12.2022
2014 2015 31.12.2019 31.12.2023
2015 2016 31.12.2020 31.12.2024

5 NOVITA’ LEGGE DI STABILITA’ 2016
L’avviso di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovrà essere notificato, a pena di decadenza:
• ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO (E NON PIÙ QUARTO) ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE;
• IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA, ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL SETTIMO (E NON PIÙ QUINTO) ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DICHIARAZIONE AVREBBE DOVUTO ESSERE PRESENTATA.
VIENE INVECE ABROGATO IL RADDOPPIO DEI TERMINI PER VIOLAZIONI PENALI.
LE SUDDETTE NOVITÀ OPERANO A PARTIRE DAI CONTROLLI SULL’ANNUALITÀ 2016 (MODELLI UNICO 2017, IVA 2017 E IRAP 2017), OVVERO DAL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31.12.2016 PER I SOGGETTI “NON SOLARI”.

 

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