Oggetto: Certificazione ritenute alla fonte e Certificazione Unica
Il sostituto d’imposta che corrisponde compensi assoggettati a ritenuta alla fonte (es: redditi di lavoro dipendente, compensi a lavoratori autonomi, provvigioni e redditi diversi) è tenuto a rilasciare ai soggetti percettori un’apposita certificazione che attesti l’ammontare delle ritenute effettuate nel corso del periodo d’imposta 2015.
Come noto, dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto un unico modello di “Certificazione Unica (CU)” che ha sostituito il modello CUD per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, ma anche le certificazioni che venivano rilasciate in carta libera per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
I sostituti d’imposta, pertanto, dovranno:
• Inserire nella certificazione unica (CU) i redditi e le ritenute operate nei confronti dei lavoratori dipendenti e assimilati, autonomi e dei professionisti.
Attenzione: è obbligatorio certificare nel modello CU anche i compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano i regimi agevolativi relativi alle nuove iniziative di cui all’art. 13 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011.
• Consegnare al lavoratore dipendente e assimilato e ai lavoratori autonomi e professionisti duplice copia del modello CU 2016 entro il 29 febbraio 2016 in formato cartaceo o in formato elettronico;
• Inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016 i dati contenuti nella predetta CU.
Sanzioni
Si ricorda che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, l’art. 2 del DLgs, 175/2014 prevede l’applicazione di una sanzione di Euro 100,00.
La sanzione non si applica solo se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero entro il 12 marzo 2016.
Il nostro Studio, quale intermediario abilitato, si rende disponibile alla predisposizione e trasmissione telematica della Certificazione Unica.
I sigg.ri Clienti dovranno inviare copia di tutta la documentazione necessaria (fatture, modelli CU) entro venerdi 29 gennaio 2016.
L’indirizzo a cui trasmettere i documenti è il seguente:
c.dallari@sgbstudio.it
Lo Studio provvederà autonomamente alla trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate entro le scadenze stabilite.
Per facilitarVi, abbiamo predisposto la comunicazione qui di seguito riportata, che dovrà essere riconsegnata tempestivamente via mail per la richiesta e l’impegno alla trasmissione telematica del modello CU.
Per assicurare un accurato servizio Vi invitiamo ad osservare i tempi indicati.