CircolariCIRCOLARE N. 28 DEL 12/10/2016 NUOVO ANATOCISMO BANCARIO IN SINTESI

12 Ottobre 2016
  1. Cos’è l’anatocismo

Per anatocismo s’intende la maturazione di ulteriori interessi sugli interessi dovuti su un capitale preso a prestito e non corrisposti alla scadenza pattuita.

  1. Evoluzione storica dell’anatocismo
  2. Nell’ordinamento italiano l’anatocismo è espressamente disciplinato dall’art.1283 codice civile, che recita testualmente: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.L’anatocismo, quindi, non è ammesso dal codice civile “in mancanza di usi contrari”. Nella prassi il riferimento a questo inciso è sempre stato utilizzato dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) per legittimare nei contratti bancari la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quella annuale degli interessi creditori.
  3. Inizialmente la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha avvallato il comportamento delle banche affermando la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l’esistenza di un contrasto con la previsione di cui all’art. 1283 codice civile, sulla base dell’affermazione dell’esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito da tale norma.
  4. Con due sentenze innovative del 1999 (16.3.1999 n. 2374 e 30.3.1999 n. 3096) la Cassazione ha invertito il proprio orientamento affermando la nullità dellaclausola di capitalizzazione trimestrale, sostanzialmente argomentando nel senso della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all’art. 1283 codice civile
  5. Per evitare penalizzazioni per le banche, il Decreto Legislativo 4.8.1999 n. 342 ha introdotto un secondo comma all’art. 120 del T.U.B. (Testo Unico Bancario) col quale:
    1. da un lato è stato riconosciuto l’anatocismo bancario, assicurandogli così una fonte legale e non più consuetudinaria;
    2. dall’altro è stato imposto alle banche il principio della reciprocità nella determinazione degli interessi.

 

In altre parole il predetto decreto ha permesso alle banche di capitalizzare gli interessi con periodicità anche infrannuale imponendo però loro di liquidare tali interessi con la stessa frequenza sia che essi fossero a credito sia che fossero a debito del cliente. Quindi da allora (Giugno 2000) la frequenza di calcolo delle competenze bancarie è stata la stessa (trimestrale) sia per i clienti con saldi a credito che per quelli con saldi a debito.

  1. La riforma del 2016
  2. L’art. 17-bis, primo comma, del D.L. 14.2.2016 n. 18, introdotto dalla legge di conversione 8.4.2016 n. 49, ha modificato ancora una volta l’art. 120, secondo comma, del T.U.B. stabilendo quanto segue:
    1. gli interessi, sia attivi che passivi, vanno conteggiati una sola volta all’anno alla data del 31 dicembre. Durante l’anno non vanno calcolati interessi. Ciò significa che la periodicità del calcolo degli interessi non può essere inferiore all’anno. Anche per i rapporti iniziati durante l’anno il calcolo si effettua al 31 Dicembre.Se il rapporto bancario cessa durante l’anno, gli interessi vanno conteggiati con riferimento alla data della cessazione;
    2. il divieto di anatocismo si applica agli interessi corrispettivi, ma non agli interessi di mora.
  3. Gli interessi debitori vanno comunque conteggiati al 31 Dicembre                                    (anche per le scadenze in corso d’anno) e diventano esigibili a partire dal 1° Marzo dell’anno successivo. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di almeno 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della banca prima che gli interessi diventino esigibili (di solito la comunicazione viene fatta nel mese di Gennaio e, quindi, il termine è rispettato).
  4. Una volta che gli interessi sono divenuti esigibili, il debitore può:
  • pagarli immediatamente e in questo caso la vicenda si chiude;
  • autorizzarne (o averne autorizzato in precedenza) l’addebito in conto: in questo caso vengono capitalizzati alla data del 1° Marzo e i nuovi interessi si calcolano da quest’ultima data sul capitale rappresentato dalla somma tra capitale finanziato e interessi capitalizzati;
  • non pagarli né autorizzarne l’addebito in conto: in questo caso il rapporto con la banca entra nella dimensione patologica dell’inadempimento e sulla sommatoria tra capitale finanziato e interessi non pagati si calcolano gli interessi di mora che sono anch’essi capitalizzabili annualmente, ma a prescindere dall’autorizzazione del debitore.
  1. Con decreto 3.8.2016 n. 343 il CICR ha emanato le diposizioni di attuazione che, oltre a riprendere quanto previsto dalla norma, ha stabilito che:
  2. le nuove disposizioni si applicano al più tardi agli interessi che maturano a partire dal 1° Ottobre 2016;
  3. i contratti in corso vanno adeguati alle nuove diposizioni;
  4. le nuove norme sono derogabili, ma solo a favore dei clienti.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Cordiali saluti.

(scarica la circolare completa in .pdf)

                    

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