Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del credito d’imposta amianto diventano operative le regole per le imprese che effettuano interventi di bonifica su beni e strutture produttive nel 2016. Il decreto attua quanto previsto dal Collegato Ambientale, entrato in vigore a febbraio 2016. I fondi a disposizione ammontano a 17 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019 e saranno distribuiti attraverso il meccanismo del click day, previsto per novembre 2016.
Credito d’imposta del 50 %
Secondo l’articolo 56 “Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto” del Collegato ambientale, legge n. 221/2015, ai soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato sarà attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d’imposta nella misura del 50 % delle spese sostenute per investimenti di importo unitario di almeno 20.000 euro.
L’importo massimo agevolabile è pari a 400 mila euro, in quanto l’agevolazione può raggiungere un massimo di 200 mila euro. Le agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento europeo sugli “aiuti de minimis” del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
Ne consegue che l’importo dei 200 mila euro è raggiungibile solo dalle imprese che non hanno avuto altre agevolazioni sotto forma di de-minimis negli ultimi 3 anni; se ne hanno già ottenute, devono invece calibrare la richiesta per differenza. Esemplificando, l’impresa che ha avuto un contributo dal Bando INAIL ISI 2014 di 90 mila euro, può ottenere un contributo su questo bando per la differenza di 110 mila euro.
Spese per consulenze professionali e perizie tecniche
Potranno essere ammissibili le spese per consulenze professionali e perizie tecniche per il 10% delle spese sostenute con il limite di importo massimo di 10 mila euro per ciascun progetto. Inoltre, il credito d’imposta non sarà cumulabile con le altre agevolazioni.
Bonus in tre quote annuali
Il credito d’imposta sarà ripartito, e quindi utilizzato, in tre quote annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
Il bonus non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite F24.
La prima quota annuale sarà utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Risorse disponibili e procedura dal click day
I fondi a disposizione sono in totale 17 milioni di euro, sono suddivisi in stanziamenti da 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, considerando il tecnicismo dell’agevolazione che prevede la fruizione in tre anni. I 17 milioni di euro, stanziati per gli interventi relativi al 2016, saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse.
Le imprese potranno richiedere gli sgravi del credito d’imposta attraverso la procedura del click day, tramite una piattaforma informatica.
A decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2017, le imprese interessate presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 1, da presentarsi esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica che sara’ accessibile sul sito www.minambiente.it.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovra’ essere specificato:
- a) il costo complessivo degli interventi;
- b) l’ammontare delle singole spese eleggibili;
- c) l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
- d) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.
La domanda deve essere corredata, pena esclusione, da:
- a) piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente;
- b) comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attivita’ di cui al piano di lavori gia’ approvato comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilita’ degli ambienti bonificati redatta da ASL;
- c) l’attestazione dell’effettivita’ delle spese sostenute;
- d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall’art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
Il credito d’imposta e’ riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’ammissibilita’ in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante.