INTRA ACQUISTI 2016 – ULTIMO INVIO
Come noto, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. b), DL n. 193/2016, è venuto meno l’obbligo di presentazione dei modd. Intra relativi agli acquisti / prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE.
La soppressione opera a decorrere dall’1.1.2017, ossia trova applicazione dagli acquisti intraUE / prestazioni di servizi ricevute registrate da tale data.
Di conseguenza, i modd. Intra-2 riferiti al mese di dicembre / quarto trimestre 2016 devono essere presentati entro il 25.1.2017.
Considerato che la citata disposizione si limita a fissare la data di decorrenza della soppressione dell’obbligo in esame “senza precisare il periodo di riferimento delle operazioni riepilogate negli elenchi riepilogativi di cui viene prevista l’abolizione”, l’interpretazione della stessa non è stata univoca, in quanto non risultava chiaro se detta data di decorrenza della soppressione dovesse riferirsi alle operazioni ovvero al termine entro il quale l’adempimento deve essere assolto.
A seguito di tali dubbi, l’Agenzia delle Dogane ha ritenuto opportuno intervenire con la Nota 10.1.2017, n. 244/RU nella quale ha confermato che persiste l’obbligo di presentare i modd. Intra-2 riferiti al mese di dicembre / quarto trimestre 2016 da effettuare entro il prossimo 25.1.2017.
LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CODICI TRIBUTI DAL 2017
Nell’ambito della semplificazione degli adempimenti a favore dei sostituti d’imposta l’Agenzia delle Entrate è intervenuta “modificando” i codici tributo utilizzabili nel mod. F24 relativi al versamento delle ritenute alla fonte:
- sui redditi di lavoro dipendente ex art. 23, DPR n. 600/73;
- sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;
- su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato ex art. 29, DPR n. 600/73; nonché in merito all’addizionale regionale IRPEF ex art. 50, D.Lgs. n. 446/97.
Di seguito si riporta la tabella dei codici tributo soppressi per confluenza in altri codici vigenti.
Codici Tributo utilizzabili fino al 31-12-2016 | Codici tributo utilizzabili dall’1-1-2017 |
1004 |
1001 |
1013 | |
1033 | |
1685 | |
1686 | |
1059 |
1301 |
1693 | |
1694 | |
1054 |
1601 |
1613 | |
1687 | |
1688 | |
1055 |
1901 |
1689 | |
1690 | |
1913 | |
1056 |
1920 |
1691 | |
1692 | |
1916 | |
1038 | 1040 |
3815 | 3802 |
111E | 100E |
122E | 192E |
( scarica la circolare completa .pdf )
Considerato che i codici tributo sopra riportati non sono più utilizzabili dall’1.1.2017, preme evidenziare che in caso in cui sia necessario effettuare un ravvedimento operoso relativo al 2016 o anni precedenti, nel mod. F24 va riportato il corrispondente nuovo codice utilizzabile dall’1.1.2017.
Esempio
Per la regolarizzazione della ritenuta alla fonte riferita ad una provvigione operata e non versata nel mese di ottobre 2016, effettuata in data 16.2.2017 nel mod. F24 va riportato il codice tributo 1040.